Distrazione di finanziamento garantito e danno al Programma di ripresa economica (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 58 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il finanziamento garantito dallo Stato ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. m), del d.l. n. 23/2020 non è liberamente utilizzabile dal beneficiario, ma è vincolato alle finalità di sostegno alle PMI indicate dal legislatore. Il percettore di risorse pubbliche garantite è legato alla pubblica Amministrazione da un rapporto di servizio, con la conseguenza che lo sviamento delle somme verso scopi personali integra responsabilità erariale. Il danno all’Erario non coincide con l’eventuale escussione della garanzia statale, ma consiste nel vulnus arrecato al Programma pubblico di ripresa economica, di natura funzionale e attuale al momento dello sviamento. La sua quantificazione può avvenire in via equitativa, in misura pari alla quota distratta dal vincolo finalistico. L’elemento soggettivo del dolo è integrato dalla piena consapevolezza dei vincoli di destinazione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale, chiedendone la condanna al pagamento di euro 3.500,00 in favore del Ministero, oltre interessi e spese. Il convenuto aveva ottenuto un finanziamento di euro 25.000,00 garantito dallo Stato ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. m), del d.l. n. 23/2020. Secondo l’informativa della Guardia di Finanza, dopo aver percepito la somma sul conto aziendale, aveva trasferito parte delle risorse sul conto corrente personale, destinandole ad acquisti di fondi di investimento e al pagamento di spese condominiali dell’abitazione.

Con sentenza n. 179 del 2023 la Sezione aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ravvisando un rapporto civilistico di mutuo di scopo. La Sez. II giurisdizionale centrale d’appello n. 200 del 2024 ha riformato la decisione, affermando la giurisdizione contabile e rimettendo gli atti al primo giudice per il merito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. per la pendenza del procedimento penale. La reciproca indipendenza tra processo contabile e processo penale, fondata sulla diversità degli oggetti, esclude il rapporto di pregiudizialità necessaria richiesto dalla norma.

Nel merito, il finanziamento è qualificato come mutuo di scopo garantito dallo Stato. I vincoli di destinazione individuati dal legislatore ammettono l’uso delle risorse per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, secondo l’art. 1, co. 2, lett. n), del d.l. n. 23/2020. Anche le garanzie del Fondo PMI vanno intese come vincolate a tali linee di utilizzo, dovendosi escludere la compatibilità con i fini di ripresa economica di una destinazione a scopi personali.

La circostanza che le somme siano rimaste nella disponibilità del convenuto e su un conto cointestato non è dirimente. Ciò che rileva è il definitivo impiego delle risorse per le finalità tipiche di legge, impiego non dimostrato a fronte di trasferimenti destinati a investimenti e spese condominiali. Né assume rilievo il richiamo all’introduzione della lett. n-bis), avvenuta con la legge di conversione in epoca successiva ai trasferimenti contestati.

Quanto al danno, il Collegio conferma l’orientamento della Sezione: oggetto della tutela non è l’erogazione da parte del Fondo in caso di escussione della garanzia, ma il vulnus inferto al Programma statale di ripresa economica. Il danno può essere genetico o funzionale; nella specie si attualizza con lo sviamento delle risorse. La quantificazione avviene in via equitativa, in misura pari alla quota distratta, ossia euro 3.500,00.

Infine, il dolo è integrato dalla piena consapevolezza dei vincoli, desumibile dalla domanda presentata dal convenuto. La condanna prevede la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di erogazione al deposito e gli interessi legali successivi, oltre alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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