Maggiorazione Ria non estesa al personale militare (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 111 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia della Corte costituzionale n. 4/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, non amplia la platea dei beneficiari della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA): il relativo regime, di cui al DPR n. 44/1990, si riferisce esclusivamente al personale del comparto Ministeri, non estendibile in via analogica al personale militare, disciplinato da altri specifici plessi normativi. L’annullamento di una norma che incide sulla decorrenza temporale di un beneficio non può avere efficacia additiva nei confronti di categorie originariamente non destinatarie, né può fondare un diritto alla riliquidazione della pensione ove il presupposto normativo non sia mai stato operante.
Il Fatto
Un gruppo di ex militari dell’Esercito Italiano chiedeva il ricalcolo del trattamento pensionistico con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità per il triennio 1991-1993, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000. Le richieste di riliquidazione erano state rigettate dall’amministrazione militare e dall’INPS, i quali avevano escluso che la pronuncia potesse estendersi al personale militare. I ricorrenti impugnavano i provvedimenti di diniego e il silenzio serbato su una delle istanze, chiedendo il riconoscimento del diritto alla rideterminazione degli assegni e la condanna al pagamento degli arretrati.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente rilevato la tardività della costituzione dell’INPS, avvenuta oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 156 c.d.c., con conseguente decadenza dalle eccezioni in senso stretto, pur non impedendo l’esame delle difese di merito e delle eccezioni rilevabili d’ufficio. Ha poi ricordato che il giudizio pensionistico ha ad oggetto l’accertamento del diritto a pensione, non la legittimità del provvedimento, sicché i vizi procedimentali non assumono autonoma rilevanza se non incidono sull’an o sul quantum del diritto.
Nel merito, la Corte ha escluso che la decisione della Consulta possa avere effetto estensivo nei confronti del personale militare. La sentenza n. 4/2024 riguardava l’individuazione dell’ambito temporale e delle decorrenze applicative dei commi 4 e 5 del DPR n. 44/1990, a seguito della prorogata vigenza del CCNL del comparto Ministeri, e la norma dichiarata illegittima si riferiva esclusivamente alla normativa contrattuale del pubblico impiego, richiamata dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1992. Il regime RIA per i militari risultava invece disciplinato dalla legge n. 231/1990, distinta da quella applicabile ai dipendenti del comparto Ministeri.
La Corte ha pertanto respinto la tesi dell’estensione analogica del beneficio, ritenendo che attribuire alla pronuncia della Consulta l’effetto di ampliare la platea dei beneficiari equivarrebbe a riconoscerle un’efficacia additiva non ammissibile, conformemente ai precedenti conformi richiamati ai sensi degli artt. 39 c.g.c. e 17 dell’All. 2 al c.g.c. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese, stante la novità della questione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Nel corpo della motivazione la Corte menziona un refuso relativo alla numerazione della pronuncia della Consulta, indicata talvolta come “n. 4/2025”.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.