L’attività negoziale dell’ente locale non è libera come quella dei privati (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 57 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La scelta tra le possibili alternative di azione rientra nelle prerogative gestionali del Comune e non è sindacabile nel merito. Tuttavia, l’attività negoziale dell’ente locale non è libera come quella che connota, sul piano del fatto, i rapporti tra privati. Essa è assoggettata ai vincoli che impongono una congrua motivazione delle scelte, la relativa convenienza economica e funzionale, la congruità dei prezzi e il dovere di rendere pubblica l’iniziativa negoziale e trasparente il comportamento. Tali vincoli operano sia per l’acquisto di immobili sia per la locazione passiva, al fine di garantire un accesso paritario e non discriminatorio dei potenziali interessati e una concorrenzialità di mercato funzionale all’interesse pubblico. La valutazione delle soluzioni negoziali combinate è possibile solo dopo che siano state esperite e motivate le valutazioni riferite ai singoli oggetti contrattuali.

Il Fatto

Il Comune istante intende acquistare un immobile fatiscente, edificato negli anni ’40 e adibito a casa colonica, adiacente alla sede comunale, per destinarvi alcuni servizi pubblici amministrativi. La società proprietaria dello stabile è al contempo proprietaria di un’area a parcheggio di ottanta stalli, che serve la stazione ferroviaria ed è aperta al pubblico in forza di un contratto di locazione privato-pubblico sottoscritto nel 1987 a un canone annuo di 51,65 euro oltre IVA, scaduto con esplicita volontà di non rinnovo da parte del locatore.

La trattativa avviata con il medesimo soggetto delinea due opzioni. La proprietà valuta lo stabile 550.000 euro, mentre la perizia giurata predisposta dal Comune indica un valore compreso tra 288.900 e 353.000 euro. Quanto al parcheggio, la società quantifica un canone di 12.000 euro annui per vent’anni; l’ipotesi proposta prevede una scrittura privata con locazione dell’area a 600 euro annui per vent’anni, subordinata all’acquisto dell’immobile per 500.000 euro. Il Sindaco chiede alla Sezione un parere sulla convenienza dell’operazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara il parere ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo la richiesta formulata dal Sindaco, e sotto quello oggettivo, inerendo la questione alla gestione del patrimonio comunale e all’acquisizione di immobili. Precisato che il quesito trae origine da circostanze di fatto e da esigenze latamente politiche, e non da un dubbio interpretativo, la Corte circoscrive il proprio esame alla disciplina applicabile, senza pronunciarsi sull’opportunità di merito della scelta.

Nel merito, la Sezione osserva che la questione è posta in termini non corretti, poiché non sono preliminarmente considerati i principi che regolano gli istituti dell’acquisto e della locazione, che vanno valutati separatamente. Per l’acquisto, la capacità di diritto privato degli enti locali è riconosciuta dall’art. 11 cod. civ., ma soggiacce a un vincolo funzionale di compatibilità con lo scopo pubblico. La limitazione dell’autonomia negoziale già introdotta dall’art. 12, comma 1-ter, del d.l. n. 98/2011 è venuta meno dal 2020 per effetto dell’art. 57, comma 2, lett. f), del d.l. n. 124/2019. Ciò non elide il rispetto dei principi di buon andamento e di equilibrio di bilancio di cui agli artt. 81, 97 e 119 Cost., né l’esigenza di un’approfondita istruttoria che documenti ragionevolezza, utilità e finalità pubblica dell’acquisto, con analisi costi/benefici.

La Corte sottolinea la centralità della stima, richiamando la propria precedente pronuncia della Sezione Campania n. 52/2021. Il carattere di adiacenza dell’immobile alla sede comunale non è sufficiente, di per sé, a configurare una infungibilità tale da giustificare un prezzo superiore al range indicato dalla perizia giurata.

Quanto alla locazione, i contratti aventi ad oggetto immobili rientrano tra le esclusioni specifiche dal Codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023. Tuttavia l’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 impone comunque il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. La Sezione richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6824 del 12 luglio 2023 e la propria precedente n. 180/2024. L’assunzione di un vincolo contrattuale ventennale per ottanta stalli, destinati all’utilizzo libero e senza pedaggio, impone di valutare la rispondenza alla pubblica utilità e l’assenza di rientri rispetto alla spesa, considerando anche soluzioni alternative.

Solo dopo tali valutazioni potranno essere esaminate le soluzioni combinate, raffrontando il valore attuale netto delle opzioni nel rispetto degli equilibri di bilancio. La Corte infine esclude che il parere, reso sulla base delle sole prospettazioni dell’ente, valga a elidere o attenuare posizioni di responsabilità ai sensi degli artt. 69, comma 2, e 95, comma 4, d.lgs. n. 174/2016.

Nota operativa: il prompt prevede bottoni differenziati per sentenza e ordinanza e, in mancanza di link, il solo bottone “Torna all’indice”. Il provvedimento è un parere (deliberazione consultiva), non una sentenza né un’ordinanza. Ho usato l’etichetta “Leggi il parere ufficiale” per coerenza con la natura dell’atto; se preferisci mantenere una delle formule codificate, indicami quale adottare come regola stabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 11 c.c.

Tutte le 84 sentenze sull'art. 11 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *