Divisione testamentaria: distinzione tra divisio inter liberos e regole divisionali (Cass. civ. Sez. II n. 9888 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La divisio inter liberos disciplinata dall’art. 734 c.c. ricorre quando il testatore compie direttamente, in tutto o in parte, la divisione del proprio patrimonio tra gli eredi, formando le quote e individuando i beni destinati a ciascuna di esse, così impedendo il sorgere della comunione ereditaria; in tal caso la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo. Si applica invece l’art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione, con efficacia obbligatoria per gli eredi. L’accertamento della ricorrenza dell’una o dell’altra fattispecie è indagine di fatto sulla volontà del testatore, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da corretta motivazione. L’interpretazione del testamento è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica o per motivazione inadeguata, non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa parimenti plausibile.
Il Fatto
Con testamento olografo il de cuius assegnava al figlio la legittima e la disponibile, dettando contestualmente regole per la divisione degli immobili tra gli altri due figli. Il terzo figlio conveniva in giudizio i germani dinanzi al Tribunale chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e la divisione dell’asse. Il Tribunale accertava la lesione della quota di riserva e disponeva la divisione, con condanna al conguaglio.
La Corte d’Appello di Venezia rigettava i gravami, escludendo la divisio inter liberos e qualificando le prescrizioni come regole per la futura divisione. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 734 c.c. e 1362 c.c. e nullità della CTU per violazione del contraddittorio e del giusto processo.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ribadisce la distinzione tra le due fattispecie. La divisio inter liberos ex art. 734 c.c. presuppone che il testatore divida egli stesso, formando le quote e assegnando i beni, con effetto automatico all’apertura della successione. Quando invece il testatore detta solo criteri vincolanti per gli eredi, opera l’art. 733 c.c.
L’accertamento sulla volontà del testatore è indagine di fatto, non sindacabile in legittimità se correttamente motivata. L’interpretazione del testamento resta riservata al giudice di merito e non è censurabile quando il ricorrente si limiti a prospettare una lettura alternativa parimenti plausibile.
Nel caso concreto, l’uso del verbo al presente indicativo rendeva non irragionevole la lettura della Corte territoriale, secondo cui il testatore intendeva fornire indicazioni per la successiva divisione, non attribuire immediatamente i beni. Le censure non individuano una puntuale violazione dei canoni ermeneutici, ma contestano solo la non condivisibilità del risultato raggiunto.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che il CTU aveva analiticamente indicato le fonti della stima, sicché il contraddittorio risultava pienamente assicurato. Le questioni sulla duplicazione della stima non erano trattate in sentenza né specificamente dedotte negli scritti difensivi, risultando nuove e implicanti accertamenti di fatto. La censura sul valore dell’area cortilizia si risolveva in un novello apprezzamento delle risultanze di fatto, inammissibile per effetto dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis in presenza di doppia conforme.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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