Docenti precari e anzianità retributiva: irrilevante il titolo abilitante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12380 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE e di diretta applicazione, impone di riconoscere al personale assunto con contratti a termine l’anzianità di servizio maturata ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo. Vanno pertanto disapplicate le clausole contrattuali che, prescindendo dall’anzianità, commisurano la retribuzione dei precari al trattamento economico iniziale dei dipendenti di ruolo. Ai fini del computo dell’anzianità retributiva, il titolo abilitante non costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare una disparità di trattamento, poiché rileva la sostanziale identità della mansione svolta, non il carattere temporaneo del rapporto.
Il Fatto
Alcuni docenti, assunti dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con successivi contratti a tempo determinato, hanno agito per ottenere le differenze retributive derivanti dalla mancata valorizzazione dell’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.
Il Tribunale di Aosta aveva respinto la domanda. La Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame, ha condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive, computando tutti i periodi di effettivo servizio prestati dopo il 10 luglio 2001, con esclusione dell’anno 2013 e con prescrizione dei crediti anteriori al 05.01.2011. Avverso tale pronuncia la Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui i docenti hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo — prospettati ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. — sono stati trattati congiuntamente per connessione logica e giuridica. La ricorrente sosteneva che tra docenti precari e docenti di ruolo esistesse una diversità di formazione e di impiego tale da costituire ragione oggettiva di disparità ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro. In particolare, si assumeva che le supplenze fossero state svolte su classi di concorso senza il relativo titolo di abilitazione, così da rendere le situazioni non comparabili.
La Corte ha ritenuto entrambe le censure infondate, dando continuità al precedente Cass. Sez. L n. 8672 del 2023, la cui motivazione è richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Si è ribadito che la clausola 4, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità maturata dal personale scolastico a termine ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione delle clausole contrattuali che commisurano la retribuzione dei precari al trattamento economico iniziale dei ruoli.
Quanto alla specifica questione del titolo abilitante, la Corte ha escluso che esso possa integrare una ragione oggettiva utile ai fini di ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ovvero l’incremento dell’apporto della prestazione derivante dal maturare dell’esperienza. Sul piano comparativo ciò che rileva è la sostanziale identità della mansione svolta, che non può essere considerata differente per la sola circostanza della precarietà, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Corte di giustizia UE 18 ottobre 2012, C-302/11 – C-305/11, Valenza, punto 51). Il giudice territoriale, inoltre, ha correttamente valorizzato il periodo di effettivo servizio per il computo dell’anzianità, accantonando il criterio dei 180 giorni, riferibile alla diversa situazione della ricostruzione di carriera.
Anche il terzo motivo, relativo alla non comparabilità dei periodi di servizio prestati in supplenze brevi su diverse classi di concorso, è stato dichiarato infondato. L’elemento distintivo non può risiedere nel carattere temporaneo del rapporto, ma unicamente nelle caratteristiche e qualità della prestazione, rispetto alle quali va predicata la completa assimilazione fra supplenti e docenti di ruolo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione delle condizioni per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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