Destinazione ex lege a uso pubblico esclude l’usucapione degli alloggi ATER (Cass. civ. Sez. II n. 13113 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli immobili realizzati a totale carico dello Stato in forza del d.lgs. n. 261/1947 per sopperire a esigenze abitative pubbliche appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, con destinazione impressa direttamente dal legislatore. Per tali beni non è necessaria una manifestazione di volontà dell’ente né l’attuale e concreta destinazione a pubblico servizio: la qualificazione deriva dalla legge al momento della realizzazione. Ne consegue che siffatti immobili non sono usucapibili da parte degli occupanti, e la precedente occupazione di fatto non elide la destinazione legale, potendo venir meno solo per un atto di pari rango. Nel procedimento per la decisione accelerata, la definizione del giudizio conforme alla proposta del consigliere delegato integra l’ipotesi normativa di abuso del processo, con applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c.
Il Fatto
Alcuni soggetti convenivano davanti al Tribunale di Velletri l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della provincia di Roma, chiedendo l’accertamento dell’acquisto per usucapione di immobili siti in due fabbricati, allegando il possesso pacifico, pubblico e continuativo a decorrere dal 1946. L’ente eccepiva l’inusucapibilità dei beni, in quanto di proprietà dello Stato e poi trasferiti a titolo gratuito all’azienda, e l’insussistenza di un possesso utile, avendo gli attori presentato domanda di regolarizzazione dell’assegnazione.
Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 novembre 2020, confermava il rigetto. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, tra loro connessi. L’ente resisteva con controricorso. Il consigliere delegato riteneva il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato, formulando proposta di definizione; i ricorrenti chiedevano la decisione del Collegio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare: la dedotta incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c. Il Collegio esclude qualsiasi incompatibilità, richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 2024: la proposta non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva, e la successiva decisione in camera di consiglio non costituisce fase autonoma di riesame.
Nel merito, i ricorrenti censuravano la sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse posto a base della decisione fatti e prove non tempestivamente dedotti e sottratti al contraddittorio, in particolare la realizzazione degli immobili con i fondi del d.lgs. n. 261 del 1947. Contestavano inoltre l’affermazione di demanialità e inusucapibilità in assenza di una destinazione a uso pubblico.
La Corte ricostruisce la ratio della pronuncia impugnata, incentrata sulla destinazione ex lege degli immobili. Il giudice d’appello aveva distinto i beni propriamente demaniali da quelli del patrimonio indisponibile, per i quali l’indisponibilità richiede di regola un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell’ente e l’effettiva destinazione a pubblico servizio, secondo l’orientamento di Cass. n. 4898/2007. Tuttavia, qualora sia il legislatore a decidere la costruzione per un pubblico servizio, il bene rientra nella categoria non appena la costruzione è realizzata, senza necessità di concreta attuazione della destinazione (Cass. n. 7269/2003).
Gli alloggi in contestazione risultavano costruiti a totale carico dello Stato ai sensi del d.lgs. n. 261/1947 e destinati a servizio di interessi pubblici. La Corte richiama anche il principio per cui la declassificazione dei beni a destinazione legislativa richiede un atto di pari rango (Cass. n. 2962/2012). Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., il rilievo è respinto: l’ente aveva allegato già nella comparsa di risposta di primo grado la riconducibilità degli immobili a leggi speciali di finanziamento e aveva prodotto il contratto di cessione gratuita del 16 giugno 2005, il cui art. 2 attestava la costruzione a totale carico dello Stato.
La Corte conclude che la precedente occupazione non elide la destinazione impressa dalla legge, perché il d.lgs. n. 261/1947, all’art. 55, ha previsto la costruzione per assicurare l’alloggio dei senza tetto per causa di guerra. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e, avendo il Collegio deciso in conformità alla proposta, all’ulteriore importo ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., secondo Sezioni Unite n. 28540 del 2023.
Nota della Redazione
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