Usucapione esclusa in assenza di interversione del possesso e di animus possidendi (Cass. civ. Sez. II n. 3977 del 16.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione, chi abbia trasferito il bene e ne conservi la mera disponibilità di fatto a titolo di comodato non acquista il possesso ad usucapionem in mancanza di un atto di interversione del possesso e del relativo animus possidendi. Il pagamento delle imposte e l’attività di manutenzione ordinaria del bene non sono idonei, da soli, a integrare la prova del possesso utile. La valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di merito costituiscono apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’opposizione di terzo all’esecuzione proposta dal ricorrente, in proprio e quale titolare di impresa individuale, nel contesto di una procedura esecutiva avviata dalla banca creditrice nei confronti di una società. L’opponente ha allegato di aver acquistato per usucapione il bene oggetto della procedura, per averne avuto il possesso fin dagli anni settanta.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione e accertato l’acquisto del terreno per usucapione. La Corte d’appello, adita dalla banca creditrice, ha riformato la decisione di primo grado e ha rigettato la domanda, escludendo la sussistenza dell’animus possidendi del ricorrente. Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, resistito dalla società cessionaria del credito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sull’avvenuta notifica presso il procuratore non domiciliatario e sulla conseguente tardività rispetto al termine dell’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. L’eccezione è infondata: la notifica è stata eseguita presso il codifensore che aveva indicato il proprio indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni e notificazioni. Per costante orientamento, quando la parte si sia costituita a mezzo di due procuratori con uguali poteri e uno solo sia domiciliatario, la notifica dell’impugnazione è valida ancorché eseguita presso il procuratore non domiciliatario.

Nel merito, i primi due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. La Corte d’appello, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha escluso l’animus possidendi del ricorrente, rilevando che, dopo la vendita dell’immobile, egli ne avesse conservato la disponibilità a titolo di comodato, senza prova di un atto di interversione del possesso. Determinanti sono risultate le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso delle operazioni peritali, con le quali ha riconosciuto l’altrui proprietà.

La Corte di merito ha correttamente ritenuto irrilevanti gli atti di gestione ai fini del possesso ad usucapionem, valorizzando invece l’esercizio delle facoltà dominicali da parte della società proprietaria, che aveva dato il bene in garanzia dei propri debiti. Quanto all’art. 2697 cod. civ., la violazione non sussiste, poiché l’onere della prova del possesso è stato correttamente posto in capo al ricorrente, con valutazione di inidoneità degli elementi probatori addotti.

La censura relativa all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, perché verte non sull’omesso esame di un fatto decisivo, ma sull’esame di elementi istruttori. La Corte ribadisce che il giudice, nel fondare la decisione su una fonte di prova con esclusione di altre, non è tenuto a discutere ogni singolo elemento, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi incompatibili con la decisione.

La sentenza consente di percepire il fondamento della decisione, sottraendosi al vizio di motivazione apparente. Il ricorso, sotto l’apparente deduzione di vizi di legge e di motivazione, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici. Il rigetto del terzo motivo consegue all’incensurabilità del giudizio di merito sul rapporto di detenzione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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