Dolo specifico nell’omessa dichiarazione e prescrizione non rilevabile d’ufficio (Cass. pen. Sez. VII n. 38012 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo specifico richiesto per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000 può essere desunto da elementi convergenti, quali l’elevata entità del volume d’affari imponibile, la completa omissione della dichiarazione IVA e la consapevolezza dell’obbligato circa il proprio obbligo fiscale. Tali elementi escludono la riconducibilità della condotta a mera negligenza o disorganizzazione contabile e dimostrano la finalizzazione dell’omissione all’evasione. La situazione di difficoltà economica e l’intento di agire da prestanome, addotti dalla difesa, non escludono il dolo specifico, adeguatamente accertato dai giudici di merito. L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza dell’11 marzo 2024, ha parzialmente confermato la decisione di primo grado, rideterminando la pena in diminuzione per l’intervenuta prescrizione di uno dei reati contestati. L’imputato era stato condannato per il residuo capo di imputazione, relativo al reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi con cui ha dedotto vizi della motivazione e violazione degli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000, contestando la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico. La difesa ha sostenuto che non sarebbero sufficienti l’assunzione della carica di amministratore di diritto né il superamento della soglia di punibilità, essendo l’imputato un mero prestanome, in difficoltà economica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che esso è diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio mediante una rilettura di fatto preclusa al sindacato di legittimità. Il ricorrente non si è confrontato in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Nel merito dell’elemento soggettivo, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte territoriale aveva individuato plurimi e convergenti elementi idonei a fondare, in termini logico-giuridicamente corretti, la sussistenza del dolo specifico richiesto dall’art. 5 d.lgs. n. 74/2000.
In particolare, l’elevata entità del volume d’affari imponibile, pari a euro 239.865,00, unita alla completa omissione della dichiarazione IVA e alla consapevolezza dell’imputato circa l’esistenza del proprio obbligo fiscale, desunta anche dalle dichiarazioni del teste escusso in ordine alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, esclude la riconducibilità della condotta a mera negligenza o disorganizzazione contabile e dimostra la finalizzazione dell’omissione all’evasione dell’imposta.
La motivazione della Corte d’appello si sottrae pertanto alle censure difensive, non potendo queste risolversi in una mera contrapposizione interpretativa priva di nuovi e specifici elementi idonei a scalfire l’impianto logico della sentenza impugnata. Del tutto irrilevanti sono apparsi i rilievi circa la pretesa difficoltà economica e l’intento di fare da prestanome, trattandosi di elementi che non escludono il dolo specifico, adeguatamente accertato con conforme valutazione di merito.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha richiamato Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, per affermare che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato. Da ciò consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.