Il ricorso straordinario non può riproporre questioni già decise (Cass. pen. Sez. 6 n. 1580 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è inammissibile quando sia diretto a rimettere in discussione questioni di diritto già proposte e adeguatamente esaminate nella decisione impugnata. Il rimedio, infatti, non è una nuova occasione per ottenere una rivalutazione del merito, ma è circoscritto alla sola ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore percettivo derivante da una svista materiale nella lettura degli atti processuali. Tale errore deve essere idoneo a determinare un vizio del procedimento decisorio e deve avere avuto un’influenza causale sull’esito del giudizio. Ne consegue che la deduzione della mancata o errata valutazione di elementi già scrutinati non integra i presupposti del rimedio straordinario.

Il Fatto

La Corte di cassazione aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, pronunciatasi in sede di giudizio di rinvio. Il giudice di merito aveva confermato la condanna per numerosi episodi di concussione, qualificati ai sensi dell’art. 317 cod. pen., dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla stessa Corte di legittimità.

Avverso la sentenza della Corte di cassazione, la difesa ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando la mancata analisi, da parte del giudice di legittimità, della censura relativa alla qualificazione giuridica delle originarie imputazioni. Secondo la difesa, il giudice di rinvio non avrebbe correttamente eseguito la verifica probatoria imposta dalla sentenza rescindente per ogni singola condotta contestata.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione penale ha preliminarmente rilevato che il ricorso straordinario era volto a prospettare questioni già proposte e adeguatamente esaminate nella decisione impugnata. La Corte ha ricordato che la sentenza n. 21874/25 aveva preso le mosse dal principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente n. 29944 del 6 luglio 2022, che aveva qualificato le condotte contestate nello schema dell’art. 317 cod. pen. e non dell’art. 319-quater cod. pen..

Il giudice di legittimità, nel valutare l’operato della Corte di merito, aveva dato atto del puntuale ossequio al dictum rescindente, avendo il giudice di rinvio analizzato per ogni singolo episodio gli specifici elementi di prova, quali videoriprese, intercettazioni e dichiarazioni delle persone offese. Detta analisi era stata funzionale a verificare se le condotte fossero sussumibili nella fattispecie criminosa di cui all’art. 317 cod. pen..

La Corte di legittimità aveva inoltre concluso che la Corte di merito avesse fatto buon governo dei principi fissati nella sentenza di annullamento con rinvio. Alla luce di tale disamina, la Sesta Sezione ha ritenuto che il ricorso straordinario non potesse trovare accoglimento, in quanto il rimedio non consente di riproporre doglianze già vagliate nel merito.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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