Contributi lavoro edile, ferie collettive e mutamento della causa petendi in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20434 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso che, per censurare la sentenza di merito, introduce una causa petendi diversa da quella posta a fondamento dell’accertamento ispettivo è inammissibile. Il vizio si determina anche quando il ricorrente non censuri la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice del merito. Il mutamento della ragione della pretesa contributiva, non veicolato nei gradi di merito, non può essere prospettato per la prima volta davanti alla Corte di legittimità.

Il Fatto

La vicenda riguarda il pagamento di contributi previdenziali asseritamente omessi in danno di lavoratori edili che avevano fruito di ferie collettive e individuali. L’INPS aveva intimato alla società un avviso di addebito. La società ha proposto opposizione e la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, l’ha accolta.

Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.l. n. 244/1995 e dell’art. 1, d.l. n. 338/1989. La società e l’INAIL sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

L’art. 29, d.l. n. 244/1995, convertito con l. n. 341/1995, esclude dal calcolo della retribuzione virtuale, su cui si commisura l’obbligazione contributiva, le assenze dei lavoratori per le causali individuate con decreto ministeriale. Il d.m. 16.12.1996 ha incluso tra queste causali i periodi di assenza per ferie collettive fruite dai lavoratori che non le hanno maturate.

I giudici di appello hanno interpretato la previsione nel senso che le ferie collettive che legittimano la deroga al principio della retribuzione virtuale sono quelle attribuite anche ai lavoratori che hanno già fruito di quelle individuali e, quindi, non le hanno maturate. La fruizione di ferie collettive costituisce così un’ulteriore ipotesi eccettuativa, che si aggiunge a quella delle ferie individuali.

Nel censurare la sentenza, l’INPS non ha contestato tale interpretazione. Ha invece sostenuto che l’errore dei giudici territoriali sarebbe consistito nel non aver considerato che la pretesa riguardava non la totalità delle ferie collettive, ma solo quelle di numero superiore a quello previsto dal CCNL. La Corte rileva però che l’accertamento ispettivo posto a base dell’avviso di addebito era costruito su una lettura diversa: esso contestava che, per taluni lavoratori, il cumulo di ferie collettive e individuali superasse le 160 ore annuali, pari a 20 giorni, spettanti a ciascun lavoratore.

Ne deriva che la causa petendi addotta in sede di legittimità è affatto differente da quella fatta valere con l’accertamento ispettivo. Mentre in quella sede si contestava il superamento del limite annuo di ferie cumulate, con il ricorso per cassazione l’INPS censura la concessione di ferie collettive in misura superiore a quanto previsto dal CCNL. La Corte osserva, inoltre, che non è dato sapere se il CCNL preveda una misura, minima o massima, di ferie collettive.

Il motivo è quindi inammissibile: per un verso non censura adeguatamente la ratio decidendi dei giudici territoriali; per altro verso pretende di introdurre in sede di legittimità una causa petendi diversa da quella dell’accertamento ispettivo, della quale non v’è traccia nella sentenza impugnata e non si comprende come sarebbe stata veicolata nei gradi di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile e, in ragione di tale declaratoria, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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