Domande incrociate e saldo zero nel conto corrente bancario (Cass. civ. Sez. I n. 12487 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di rideterminazione del saldo di conto corrente a domande incrociate, ciascuna parte è onerata della prova delle operazioni da cui il saldo trae origine. La mancata produzione di parte degli estratti conto assume una colorazione neutra e giustifica un accertamento che non tiene conto delle movimentazioni del periodo non documentato. Il criterio del saldo zero, azzerando il saldo iniziale del primo estratto disponibile, è utilizzabile, in quanto più sfavorevole alla banca, soltanto in funzione della domanda da questa proposta. La banca non può invocare in proprio favore l’addebito della posta iniziale del primo estratto prodotto, di cui non sia in grado di provare la formazione.
Il Fatto
Un correntista agisce per la rideterminazione del saldo di un conto corrente acceso nel febbraio del 1978, deducendo l’illegittima applicazione di anatocismo per capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali non pattuiti e valute non computate. La banca propone domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo debitore e chiede di estendere la condanna a un fideiussore.
Il Tribunale, all’esito della consulenza tecnica, accerta un saldo a credito del correntista e rigetta la riconvenzionale, ricostruendo il rapporto con il criterio del saldo zero, non essendo disponibili tutti gli estratti conto e recando il primo disponibile un saldo a debito del cliente. La Corte d’appello di Bari conferma, ritenendo la banca onerata di giustificare quel saldo iniziale. La banca ricorre in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi denunciano violazione dell’art. 2697 c.c. sotto il duplice profilo dell’erroneo ribaltamento dell’onere probatorio e dell’indebita applicazione del criterio del saldo zero nel giudizio di accertamento negativo promosso dal correntista. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara entrambi infondati.
Il Collegio muove dalla distinzione tra il giudizio in cui agisca una sola parte e il giudizio a domande incrociate, in cui entrambe fanno valere opposte pretese. Nel primo caso, se il correntista non documenta integralmente il rapporto, si parte dal primo saldo disponibile e, ove questo sia a debito, non si procede all’azzeramento del periodo precedente: è il correntista a dover dimostrare l’andamento del rapporto dall’inizio.
Quando invece la banca avanzi una pretesa creditoria e il correntista contrasti la rideterminazione del saldo, l’onere della banca implica la produzione di tutti gli estratti conto dall’apertura del rapporto. Il credito non si considera provato per il solo fatto che il correntista non abbia formulato rilievi sulla documentazione incompleta depositata dalla banca.
La Corte richiama l’indirizzo consolidato — Cass. n. 7697 del 2023, Cass. n. 25417 del 2023, Cass. n. 1736 del 2024 — secondo cui, nella mancanza di estratti conto, la prima posta a debito non si presume certa, trattandosi di documento unilateralmente predisposto dalla banca. Il criterio del saldo zero altro non è che uno strumento di attuazione della ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Ne deriva che l’azzeramento del saldo di partenza opera soltanto in funzione dell’accertamento del diritto fatto valere dalla banca nel medesimo giudizio: la banca, onerata della ricostruzione integrale del conto, non può avvantaggiarsi della mancanza degli estratti che era tenuta a produrre. Se invece la banca non proponga alcuna domanda di pagamento, il correntista non può pretendere l’azzeramento del primo saldo a debito, dovendosi partire proprio da questo in assenza di prova contraria. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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