Azione di ripetizione bancaria e criterio del saldo rettificato o azzerato (Cass. civ. Sez. I n. 12489 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto la nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e la consequenziale domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito; solo all’esito di tale rettifica si individuano le rimesse effettivamente solutorie, ferma la non ripetibilità di quelle per cui è maturata la prescrizione. Ove la banca proponga domanda di pagamento del saldo passivo e il correntista la rideterminazione del rapporto per addebiti illegittimi, la mancanza degli estratti conto iniziali consente al correntista di avvalersi dell’azzeramento del primo saldo a debito, criterio che opera in funzione della pretesa fatta valere in giudizio dalla banca ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..
Il Fatto
La vicenda origina da un rapporto di conto corrente ordinario, cui erano annessi conti anticipi con competenze girocontate sul primo, e da una fideiussione prestata dalla garante. La società correntista e la garante agivano per la rideterminazione del saldo, deducendo l’illegittima applicazione di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali non pattuiti e valute non correttamente computate, e chiedendo la condanna della banca al pagamento del saldo creditorio e la nullità della garanzia. La banca, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale per il saldo debitore.
Il Tribunale, accertata la parziale prescrizione e disposta CTU, rideterminava il saldo in misura nettamente inferiore e condannava la garante al pagamento, respingendo la domanda di nullità della fideiussione. La Corte d’appello confermava. La garante e, in adesione, il fallimento della società hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: la ricerca dei versamenti solutori deve passare dalla preliminare cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime dichiarate nulle. L’operazione di rettifica costituisce una mera fictio iuris che contrappone una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca, senza violare l’art. 1422 cod. civ., che resta riferito alle sole rimesse realmente solutorie. Il Collegio richiama Cass. n. 9141 del 2020, Cass. n. 3858 del 2021 e Cass. n. 7721 del 2023, dando continuità a tale ricostruzione.
Sul secondo motivo la Corte affronta il riparto dell’onere probatorio. Quando agisce una sola parte, il correntista che non documenti i pagamenti non può partire da un saldo pari a zero: il calcolo muove dal primo saldo a debito risultante dal primo estratto disponibile. Diverso è il caso delle domande incrociate.
In tale ipotesi ciascuna parte è onerata della prova della propria pretesa e non è concepibile che il saldo da considerare sia diverso a seconda della domanda valutata. La Corte richiama Cass. n. 1763 del 2024 e Cass. n. 22276 del 2023, chiarendo che il criterio del saldo zero, già delineato da Cass. n. 25417 del 2023, è utilizzabile in quanto più sfavorevole alla banca. Se questa chiede il pagamento del saldo passivo, l’assenza degli estratti iniziali comporta l’azzeramento del saldo di partenza del primo estratto disponibile; il correntista che lamenti addebiti illegittimi beneficia dello stesso azzeramento, salvo provare un saldo iniziale più favorevole.
Il terzo motivo, sulla nullità della fideiussione conforme allo schema ABI, è dichiarato inammissibile: la rilevazione anche d’ufficio della nullità presuppone che i presupposti di fatto siano stati tempestivamente acquisiti al giudizio di merito, nel rispetto delle preclusioni. La ricorrente non ha indicato le clausole corrispondenti allo schema né prodotto il provvedimento della Banca d’Italia. Il quarto motivo è pure inammissibile, non confrontandosi con le due rationes decidendi della Corte territoriale.
La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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