Responsabilità amministratori e nesso causale esclusivo del danno (Cass. civ. Sez. I n. 12485 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sull’accertamento dell’esclusiva rilevanza causale della condotta dell’attore nella produzione del danno, è inammissibile. La censura che si limiti a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, senza denunciare la violazione dei criteri di valutazione astratta delle prove né l’omesso esame di fatti decisivi, non è scrutinabile in sede di legittimità. Il giudice di merito che accerti l’esclusiva responsabilità dell’attore esclude, per ciò stesso, la rilevanza causale delle condotte ascritte ai convenuti. La regola del più probabile che non è criterio di valutazione dell’onere probatorio e non opera quando il giudice abbia positivamente accertato le circostanze di fatto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio una società, i componenti del suo consiglio di amministrazione e un avvocato, chiedendo il risarcimento del danno per essere stato indotto, mediante artifici e false rappresentazioni, ad accettare la carica di amministratore unico di una società controllata. Lamentava che le obbligazioni assunte dalla controllante non erano state adempiute, con conseguente risoluzione del concordato e fallimento della società amministrata, oltre a ulteriori danni derivanti dalla mancata consegna della contabilità al curatore.
Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione, ravvisando una responsabilità esclusiva del ricorrente nella determinazione delle vicende dedotte come fonte del danno. Proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la sostenuta sopravvenuta liquidazione giudiziale di una delle controricorrenti, rilevandone l’irrilevanza per l’impulso officioso del giudizio di legittimità e la conseguente inapplicabilità della disciplina dell’interruzione.
Sul primo e sul secondo motivo, con cui si deduceva l’omessa pronuncia e il vizio di motivazione, la Corte osserva che entrambi restano estranei alla ratio decidendi: la sentenza impugnata ha escluso ogni rilevanza causale delle condotte dei convenuti, accertando in fatto l’esclusiva responsabilità del ricorrente. Ne consegue che l’omessa pronuncia denunciata non sussiste e che la censura, versata totalmente in fatto, mira a una rivisitazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.
Quanto al terzo e al quarto motivo, relativi alla pretesa violazione dell’art. 1227, secondo comma, c.c. e degli artt. 2043 e 2395 c.c., la Corte rileva che la motivazione impugnata si basa in realtà sull’applicazione del primo comma dell’art. 1227 c.c., eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio, e che l’accertamento dell’esclusiva incidenza della condotta dell’attore è stato strumentale proprio a escludere la fondatezza della domanda come prospettata. Il quarto motivo è inoltre inammissibile perché chiede una nuova valutazione dei fatti e non risulta lamentata né la violazione dei criteri di valutazione astratta delle prove né l’omesso esame di fatti decisivi.
Il quinto motivo è dichiarato inammissibile per le medesime ragioni, avendo il giudice di secondo grado espressamente confutato il motivo di appello relativo alla condotta dell’avvocato. Il sesto motivo, incentrato sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è respinto: l’interesse ad agire è istituto processuale che il giudice è tenuto ad accertare anche d’ufficio, salvo il formarsi del giudicato interno.
Infine, il settimo motivo è infondato. La Corte conferma che l’omessa revoca della contumacia non preclude alla parte il compimento degli atti processuali successivi alla riassunzione, richiamando Cass., Sez. II, n. 3895 del 1985. Quanto alle spese, il giudice del merito è libero di regolarne la disciplina, con il solo limite di non porle a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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