Donazione indiretta: non serve l’atto pubblico se il negozio è valido (Cass. civ. Sez. I n. 18098 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur privo della forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e produca l’arricchimento gratuito del beneficiario, emergendo l’intenzione di donare solo in via indiretta dall’esame di tutte le circostanze del caso, nei limiti in cui siano dedotte e provate in giudizio. Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. L’art. 809 cod. civ., nel determinare le norme sulle donazioni applicabili agli atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama infatti l’art. 782 cod. civ., che prescrive l’atto pubblico per la donazione. Il giudice di merito che qualifichi come liberalità l’obbligazione assunta e ne dichiari la nullità per difetto di forma, senza distinguere tra donazione diretta e indiretta e senza considerare lo strumento negoziale concretamente utilizzato, applica in modo scorretto tali principi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società per ottenere l’ammissione di un credito di rilevante importo. Il credito derivava da una scrittura privata con cui aveva ceduto le proprie partecipazioni societarie a un socio e nella quale quest’ultimo, anche quale legale rappresentante della società, si era obbligato al pagamento rateale del prezzo e all’estinzione di tre mutui garantiti da ipoteche sugli immobili del cedente.

Il Tribunale di Verbania, con decreto depositato il 20.6.2017, aveva respinto l’opposizione. Il giudice aveva ritenuto che le somme dovute a rate esaurissero il corrispettivo pattuito e che l’obbligazione di estinzione dei mutui e quella di garanzia della società fossero state assunte a titolo di liberalità; non essendo la liberalità di modico valore e mancando l’atto pubblico, aveva dichiarato l’obbligazione nulla per violazione dell’art. 782 cod. civ. Il ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il fallimento non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato con priorità logica il quarto motivo, con cui il ricorrente censurava la violazione degli artt. 782 e 809 cod. civ., sostenendo che, pur ammessa la natura di atto di liberalità dell’obbligo di estinzione dei mutui, esso andava qualificato come donazione indiretta, valida anche se realizzata con scrittura privata e non con atto pubblico.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la donazione indiretta coincide con ogni negozio che, pur non assumendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e arricchisca gratuitamente il beneficiario, con l’intenzione di donare che emerge solo indirettamente dal rigoroso esame delle circostanze del singolo caso, nei limiti della loro tempestiva e rituale deduzione e prova in giudizio (Cass. n. 9379 del 2020).

La Corte ha poi affermato che per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico: è sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. L’art. 809 cod. civ., nello stabilire quali norme sulle donazioni si applicano agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama l’art. 782 cod. civ. (Cass. n. 14197 del 2013; Cass. n. 5333 del 2004; Cass. n. 23297 del 2009).

Su questa base la Corte ha concluso che il Tribunale, pur dando per scontata la qualificazione di atto di liberalità dell’obbligazione dedotta in giudizio, non ha tenuto conto dello strumento utilizzato dalle parti né della distinzione tra donazione diretta e indiretta, applicando in modo scorretto i principi enunciati.

Il quarto motivo è stato quindi accolto, con assorbimento dei primi tre. Ne sono conseguiti la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Verbania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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