Inammissibile il motivo che mescola vizi sostanziali e processuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18096 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca promiscuamente la violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziali e processuali, senza specificare quale errore sia riferibile a ciascuno dei vizi tipici previsti dal comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., così non consentendo l’adeguata identificazione del devolutum. La censura con cui si contesti la declaratoria di nullità dell’atto introduttivo deve essere proposta come error in procedendo, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., e non come error in iudicando. È del pari inammissibile il motivo che denunci l’omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice di merito abbia definito la lite con una pronuncia di natura processuale, senza esaminare il merito della vicenda. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Il Fatto

Due lavoratori hanno convenuto in giudizio una società per far dichiarare la sussistenza, sin dal 2001, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Tribunale ha dichiarato la nullità dei ricorsi, riuniti in primo grado, rilevando che le deduzioni, plurime e non ricondotte a unità, non permettevano di individuare i fatti costitutivi del diritto azionato.

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la pronuncia, osservando che le lacune degli atti introduttivi non consentivano di comprendere quali, tra i molteplici fatti dedotti, fossero quelli costitutivi del diritto. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta e il travisamento della domanda. La Corte rileva che il motivo non riporta i contenuti dell’atto introduttivo di cui è stata dichiarata la nullità, in violazione del principio di specificità del motivo di ricorso, e non prospetta la censura nelle forme del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., evocando invece un error in iudicando.

La Corte ribadisce che è inammissibile il motivo contenente la contemporanea deduzione di violazioni di plurime disposizioni, sostanziali e processuali, senza indicare quale errore sia riferibile ai singoli vizi tipici del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di identificare il devolutum. Richiama in proposito le Sezioni Unite n. 26242 del 2014, le Sezioni Unite n. 17931 del 2013 e le Sezioni Unite n. 16990 del 2017, oltre a Sez. n. 14317 del 2016, Sez. n. 3141 del 2019, Sez. n. 13657 del 2019, Sez. n. 18558 del 2019, Sez. n. 18560 del 2019 e Sez. n. 36881 del 2021.

Il secondo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel rapporto tra la società e una Onlus, finalizzato a un contratto in frode alla legge. La Corte lo dichiara parimenti inammissibile: la pronuncia impugnata ha natura processuale e non ha esaminato il merito, che solo giustificherebbe l’evocazione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., richiamato senza rispettare i canoni interpretativi fissati dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come richiamato dalle Sezioni Unite n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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