Ultrapetizione della CTR sul difetto di delega nell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 30441 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti oggetto di contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi. Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto o attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso. Nel processo tributario, ove il contribuente abbia dedotto la nullità dell’avviso di accertamento solo sotto il profilo dell’assenza di qualifica dirigenziale in capo al sottoscrittore, il giudice d’appello non può accogliere il ricorso per un diverso motivo — il difetto di delega — che non formava oggetto della domanda, essendo la delega stessa pacificamente menzionata senza censure. Le difese svolte dall’Amministrazione non valgono a perimetrare il thema decidendum, rilevando a tal fine solo le pretese ed eccezioni del ricorrente.
Il Fatto
Il contribuente, esercente l’attività di promotore finanziario, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva accertato maggiori ricavi per l’anno 2010, con applicazione di maggiori IRPEF ed IRAP. Deduceva la nullità dell’atto per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, per la sottoscrizione da parte di soggetto privo di qualifica dirigenziale e per violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973.
La CTP accoglieva il ricorso sul primo profilo, assorbiti gli altri. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione, accogliendo l’originaria impugnazione per violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, ovvero per il difetto di delega in capo al sottoscrittore, dopo aver respinto l’appello dell’Ufficio sul contraddittorio. Contro tale pronuncia l’Agenzia propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per pronuncia ultra petita.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. L’Agenzia sostiene che il contribuente, nel ricorso introduttivo, aveva eccepito la nullità dell’atto per la mancanza della qualifica dirigenziale in capo al direttore provinciale e al sottoscrittore, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, senza muovere alcuna censura alla validità della delega conferita al firmatario.
Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni delle parti. Viene citata sul punto Cass. 10/01/2025, n. 644.
Nella specie, il contribuente aveva dedotto la nullità dell’atto, sotto il profilo della sottoscrizione, unicamente eccependo il difetto di qualifica dirigenziale in capo al sottoscrittore. La CTR, travisando il contenuto dell’eccezione, ha invece accolto il ricorso per difetto di delega del soggetto firmatario. Il Collegio osserva che la stessa delega era menzionata nel ricorso introduttivo senza essere censurata.
La Corte precisa che, ai fini della perimetrazione del petitum, sono irrilevanti le difese svolte dall’Amministrazione in primo grado, vertenti anche sulla legittimità dell’atto sotto il profilo della delega di firma. Il thema decidendum resta delimitato dalle pretese ed eccezioni del ricorrente.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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