Mansioni superiori e giudizio trifasico nell’inquadramento del pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1215 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 presuppone che il giudice compia il c.d. giudizio trifasico: individuare le declaratorie dei livelli da raffrontare, enucleare la contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, tempo per tempo vigente e raffrontare le attività in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza qualitativa e quantitativa. La conoscibilità d’ufficio dei contratti collettivi nel pubblico impiego impone al giudice di porre a confronto le mansioni dedotte dal lavoratore con la contrattazione applicabile, anche in assenza di iniziativa di parte. La domanda di inquadramento superiore e quella di differenze retributive per mansioni superiori sono questioni distinte e non sovrapponibili.

Il Fatto

Il lavoratore aveva presentato domanda di insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di un ente strumentale, per differenze retributive maturate nell’asserito svolgimento di mansioni di autista soccorritore. Il Tribunale di Roma, adito in sede di opposizione ex art. 98, comma 2, l. fall., ha respinto la pretesa, negando il diritto al superiore inquadramento e ritenendo le mansioni riconducibili all’Area A.

Il decreto è stato impugnato con ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, cui l’ente ha resistito con controricorso. Il lavoratore ha dedotto la violazione delle norme contrattuali e dell’art. 36 Cost., contestando la qualificazione delle attività svolte e lamentando il rigetto della domanda retributiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dato continuità all’orientamento già espresso da Cass. Sez. L n. 37331 del 2022 e a Cass. n. 20915 del 2019, richiamandone la motivazione ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non risultando prospettati argomenti nuovi. Ha preliminarmente distinto due presupposti della domanda: l’erroneità dell’inquadramento e lo svolgimento in fatto di mansioni superiori.

Quanto al primo, il motivo è stato respinto. Per il periodo anteriore all’entrata in vigore della contrattazione integrativa la censura è apparsa apodittica; per il periodo successivo, la Corte ha ribadito che l’art. 12 del C.C.N.I. della Croce Rossa Italiana del 20 febbraio 2009 non è viziato da nullità per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011, configurando non una ricollocazione del personale ma una più chiara definizione dei profili professionali.

Quanto al secondo presupposto, il ricorso è stato accolto. Il giudice di merito non ha colto la distinzione tra domanda di inquadramento e domanda di differenze retributive e non ha effettuato il giudizio trifasico. La Corte ha chiarito che l’operazione di sussunzione va svolta raffrontando le declaratorie delle Aree del CCNL 1998/2001 e del CCNL 2006/2009 con le attività concretamente espletate, in termini di abitualità e prevalenza, con valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa e temporale.

La Corte ha ribadito che la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, con la conseguenza che, dedotte le mansioni svolte, il comparto e il livello, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione tempo per tempo applicabile. Ha inoltre precisato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l’operazione di sussunzione non rileva ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi.

Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, perché proceda a nuova valutazione operando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte, in relazione alla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, anche quanto alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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