Doppia conforme e censure di merito mascherate da vizi di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 11829 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una c.d. doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., avendo il giudice d’appello condiviso ogni ricostruzione in fatto del primo giudice. La doglianza che non investe un fatto storico, ma sollecita una diversa valutazione in diritto, non integra il vizio di legittimità denunciato. Le censure che, sotto l’etichetta della violazione di legge, mirano a una diversa ricostruzione del fatto accertato dai giudici di merito costituiscono censure di merito, non sindacabili in sede di legittimità. In tema di appalto, la costituzione della società consortile determina il subentro di questa all’ATI, e la revoca richiede la volontà contraria di tutti i partecipanti.

Il Fatto

I lavori di manutenzione idraulica di un torrente erano stati aggiudicati a un’ATI, poi sostituita, su richiesta concorde delle componenti, da una società consortile. Dopo l’abbandono del cantiere, la stazione appaltante aveva disposto la risoluzione del contratto con deliberazione regionale.

Le società mandanti e mandataria dell’ATI avevano convenuto in giudizio la Regione per accertare il diritto di proseguire i lavori come ATI, con disapplicazione della delibera di risoluzione. Il Tribunale aveva rigettato le domande e accolto la riconvenzionale risarcitoria. La Corte d’Appello aveva respinto gli appelli. Propone ricorso una società, deducendo quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo sull’omesso esame di fatto decisivo. Il Collegio rileva che la censura è inammissibile per la presenza di una doppia conforme, avendo il giudice d’appello condiviso ogni ricostruzione in fatto e in diritto del primo giudice, con conseguente operatività dell’art. 348-ter cod. proc. civ..

Il motivo è comunque inammissibile sotto altro profilo: la ricorrente non lamenta l’omessa valutazione di un fatto storico, ma una valutazione in diritto, secondo il criterio delle Sezioni Unite n. 8053/2014. Nel merito, la Corte osserva che la costituzione della società consortile determina il subentro di questa all’ATI; per revocarla occorre la volontà contraria di tutti i partecipanti, in difetto della quale l’interlocutore resta solo la consortile.

Le ulteriori doglianze, pur formalmente dedotte come violazione degli artt. 93 d.P.R. n. 207/2010 e 37 d.lgs. n. 163/2006, non pongono questioni interpretative, ma sollecitano una diversa ricostruzione del fatto, in contrasto con gli accertamenti di merito. Analoga conclusione per il motivo sugli oneri procedimentali del direttore dei lavori: esso difetta di autosufficienza e non coglie la ratio decidendi, incentrata sul grave ritardo ex art. 136, commi 4, 5 e 6, d.lgs. n. 163/2006, e non sul grave inadempimento.

Il motivo sul danno risarcibile è inammissibile, trattandosi di valutazione di fatto non sindacabile se non per vizio di motivazione, nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, vizio neppure dedotto. Infine, la doglianza sull’art. 89 cod. proc. civ. è infondata: il giudice d’appello ha accertato che le espressioni sconvenienti erano estranee all’oggetto della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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