Opposizione esecutiva e domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito (Cass. civ. Sez. III n. 7114 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione all’esecuzione, la domanda con cui il debitore opposto chiede l’accertamento di un proprio controcredito nei confronti del creditore procedente integra domanda riconvenzionale. Essa, cumulata con la domanda principale nei confronti del medesimo soggetto, concorre a determinare la competenza per valore ai sensi dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove il controcredito dedotto superi la soglia del giudice di pace, la controversia appartiene al tribunale. Il criterio dell’art. 17 cod. proc. civ., dettato per le opposizioni esecutive, attiene alla competenza per valore e non configura un’ipotesi di competenza per materia o funzionale: la sua applicazione non sfugge alla combinazione con la regola generale sul cumulo delle domande. L’eventuale carattere pretestuoso della domanda ulteriore non priva il giudice adito della potestà di esaminarla.
Il Fatto
Una creditrice, all’esito di un giudizio di appello, otteneva la dichiarazione del proprio diritto di proseguire l’esecuzione forzata nei confronti di una banca, limitatamente a una somma dovuta a titolo di spese di precetto. Riassunta la procedura esecutiva, la banca proponeva opposizione deducendo in compensazione un proprio credito, vantato in forza di una pronuncia della Suprema Corte che aveva condannato la debitrice al pagamento di una somma.
La debitrice, in sede di riassunzione, chiedeva dichiararsi l’infondatezza dell’opposizione e l’inesigibilità dei crediti opposti, nonché accertarsi che essa era creditrice della banca per una somma superiore a quella opposta in compensazione. Il Tribunale di Roma declinava la propria competenza per valore in favore del Giudice di pace, escludendo che l’eccezione di compensazione e le conclusioni attoree potessero ampliare il valore della causa. La debitrice impugnava l’ordinanza con regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Quanto al primo, la ricorrente deduceva l’inammissibilità della pronuncia sull’incompetenza per tardività, essendo stata resa dopo la prima udienza e dopo l’assunzione della causa in riserva. Il motivo è infondato: il Tribunale aveva disposto il rinvio per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione sulla competenza, e ha rilevato la questione subito dopo che il contraddittorio è divenuto integro.
La Corte precisa che al giudice non è imposto di decidere l’incompetenza per valore già nella prima udienza, ma solo di rilevarla immediatamente. Deve quindi disattendersi la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante.
Il secondo motivo è invece fondato. La domanda della debitrice, quale ricavabile dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione dalla banca. Pur formulata in termini vaghi, essa integra una domanda riconvenzionale, riguardante un credito il cui valore è dedotto come superiore a euro cinquemila e cento, ed è idonea a individuare nel Tribunale il giudice competente.
Il criterio dell’art. 17 cod. proc. civ. attiene alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna un’ipotesi di competenza per materia o funzionale. La sua applicazione non sfugge alla combinazione con la regola generale dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte nello stesso processo nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. In tal senso la Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. 3, ordinanza n. 30581 del 27/11/2024; Sez. 3, ordinanza n. 918 del 14/01/2025).
Neppure un’eventuale pretestuosità della domanda ulteriore potrebbe privare il giudice adito della potestà di esaminarla. Perfino in ipotesi di nullità dell’atto che la dispiega, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito a essere munito del potere di conoscerla e di rilevarla per consentirne la sanatoria, restando impregiudicata la valutazione sulla pretestuosità ai fini dell’art. 96 cod. proc. civ. Alla fondatezza del solo secondo motivo consegue la cassazione dell’ordinanza impugnata, con la ravvisata competenza del Tribunale di Roma a conoscere della complessiva controversia per valore.
Nota della Redazione
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