Azione sociale di responsabilità: conflitto di interessi e sostituzione processuale (Cass. civ. Sez. I n. 11077 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle azioni di responsabilità sociale promosse dal socio ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, cod. civ., il conflitto di interessi va valutato in astratto e non sussiste tra la società e il socio attore, poiché la legittimazione riconosciuta a quest’ultimo ha carattere straordinario ed è riconducibile alla nozione di sostituzione processuale di cui all’art. 81 cod. proc. civ., essendo l’azione proposta nell’interesse della società. Il conflitto sussiste invece, per definizione, tra l’interesse della società, litisconsorte necessario al reintegro del patrimonio diminuito dagli atti inadempienti dell’amministratore, e quello di quest’ultimo a preservare il patrimonio personale. Il difetto di legittimazione processuale, pur rilevabile d’ufficio, è soggetto alle preclusioni del sistema: va contestato in primo grado non oltre l’udienza di trattazione e in appello con i motivi di gravame, non essendo proponibile per la prima volta in cassazione.

Il Fatto

Un socio di una società a responsabilità limitata in liquidazione esercita azione sociale di responsabilità nei confronti di un co-amministratore per atti di mala gestio. Il Tribunale accoglie la domanda e condanna il convenuto al risarcimento dei danni, liquidati in euro 101.600,00, oltre interessi legali dai singoli episodi di distrazione.

La Corte di appello di Roma respinge il gravame. Il co-amministratore propone allora ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo il mancato riconoscimento di un conflitto di interessi tra attore e società, l’omessa pronuncia sulla legittimazione del liquidatore e l’illegittimo rigetto delle istanze istruttorie.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. Quanto alla asserita apparenza della motivazione, la Corte rileva che il giudice di appello ha esplicitato l’iter argomentativo seguito, con ciò rispettando il minimo costituzionale richiesto dal sindacato di legittimità, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e confermato da pronunce più recenti.

Inammissibile è poi la doglianza ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché ricorre l’ipotesi di doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. e il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi.

Nel merito, la Corte afferma il principio centrale: nelle azioni di responsabilità ex art. 2476, terzo comma, cod. civ., il conflitto tra l’interesse della società e quello del socio attore non sussiste, poiché la legittimazione straordinaria del socio opera come sostituzione processuale e l’azione è proposta nell’interesse sociale. Il conflitto sussiste invece tra società e amministratore convenuto.

Il secondo motivo è inammissibile. La rilevabilità del difetto di legittimazione processuale, pur rientrando tra le questioni rilevabili d’ufficio, deve coordinarsi con le preclusioni: in primo grado non oltre l’udienza di trattazione e in appello con i motivi di gravame. Il ricorrente non ha allegato la tempestiva contestazione.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova orale è insindacabile in cassazione, e l’ordine di esibizione è strumento istruttorio residuale e discrezionale. Il ricorrente si è limitato a riprodurre i capitoli di prova senza chiarirne rilevanza e finalità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *