Doppia conforme e limiti al ricorso per cassazione ex art. 360 n. (Cass. civ. Sez. III n. 5059 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di doppia conforme di merito, l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. preclude la proposizione dei motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Il luogo in cui viene eseguita la notificazione del ricorso per cassazione non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto: i vizi relativi alla sua individuazione ricadono nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità. L’eccezione di inadempimento del debitore principale ex art. 1956 cod. civ. richiede che il fideiussore deduca specifiche circostanze sulla conoscenza o conoscibilità, in capo alla banca, dell’aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore e della concessione di ulteriori crediti nonostante l’aggravamento. La valutazione di inammissibilità per difetto di allegazione è di merito e insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La banca ottenne dal Tribunale di Treviso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di una fideiussrice, per il pagamento di un importo superiore a duecentomila euro, oltre accessori e spese, in forza di tre fideiussioni rilasciate a garanzia dei crediti verso un debitore principale dichiarato fallito. La fideiussrice propose opposizione, eccependo che il credito era già garantito da idonea ipoteca, che l’azione contro il fideiussore contrastava con la buona fede e che gli interessi, le commissioni e gli oneri accessori applicati eccedevano i tassi previsti dalla legge.

Il Tribunale rigettò l’opposizione e confermò il decreto, condannando l’opponente alle spese. La Corte d’appello di Venezia rigettò il gravame, confermando integralmente la pronuncia di primo grado. La soccombente propose quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso, sollevata dalla controricorrente sul rilievo che l’atto era stato notificato a un avvocato domiciliatario e non alla parte presso il domicilio eletto. Il motivo è disatteso: il luogo della notificazione non incide sugli elementi costitutivi essenziali dell’atto e i vizi di individuazione danno luogo a una nullità sanabile, per raggiungimento dello scopo, con la costituzione della parte intimata, anche quando questa avvenga al solo fine di eccepire la nullità.

Il primo motivo, articolato ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è giudicato inammissibile. La Corte rileva che l’appello era stato proposto contro una sentenza di primo grado depositata nel 2017 e dunque, per definizione, in epoca successiva all’11 settembre 2012: opera quindi ratione temporis l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.. La norma, nella ipotesi di doppia conforme, preclude i motivi ex n. 5 salvo che il ricorrente assolva l’onere di indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e di dimostrarne la diversità. Nella specie tale onere non è stato assolto.

Il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 1956 cod. civ. e 38 del d.lgs. n. 385/1993, è parimenti inammissibile. La Corte osserva che la sentenza territoriale ha ritenuto l’eccezione priva di sufficiente allegazione, non avendo la ricorrente dedotto alcuna circostanza specifica da cui desumere la conoscenza o conoscibilità, in capo alla banca, dell’aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore e la concessione di ulteriori crediti nonostante l’aggravamento. La ricorrente si era limitata a demandare all’ordine di esibizione del conto corrente la definizione dei contenuti della propria eccezione. La Corte ribadisce che l’emanazione dell’ordine di esibizione è discrezionale, che la valutazione di indispensabilità non deve essere esplicitata e che il rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo, relativo alla mancata valutazione dell’eccezione di nullità dei contratti di mutuo ex art. 38 del d.lgs. n. 385/1973, è dichiarato infondato: la Corte di merito ha rigettato l’eccezione e di ciò la stessa ricorrente risulta consapevole. Il quarto motivo ripropone, inammissibilmente, la doglianza sull’omesso ordine di esibizione della perizia estimativa dell’immobile. Il quinto motivo, sulla nullità delle clausole uniformi, resta assorbito dal rigetto dei motivi terzo e quarto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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