Revocazione per errore di fatto: confine tra percezione e valutazione degli atti (Cass. civ. Sez. V n. 5062 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, consiste esclusivamente nell’erronea percezione degli atti di causa, ossia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Non integra l’errore revocatorio la pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, né la censura che cada su un fatto controverso o controvertibile oggetto di giudizio. Ne consegue che è inammissibile la revocazione con cui si deduca l’erronea individuazione del difensore domiciliatario in primo grado, trattandosi di questione già oggetto di valutazione e non di percezione.

Il Fatto

Con una precedente ordinanza n. 7346 del 14/03/2019 la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale, rigettando l’eccezione di inesistenza della notifica dei ricorsi in appello e in cassazione proposti dall’Agenzia delle entrate nei confronti del contribuente. La Corte aveva ritenuto che il ricorso in appello fosse stato notificato correttamente presso il domicilio eletto in primo grado e che la nullità della notificazione del ricorso per cassazione fosse stata sanata dalla costituzione in giudizio dell’intimato.

Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione avverso quella ordinanza, deducendo un unico motivo: la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto per avere ritenuto che in primo grado egli fosse difeso da un professionista diverso da quello presso cui aveva eletto domicilio. Da qui la richiesta di revoca nella fase rescindente e di declaratoria di improcedibilità o inammissibilità del ricorso erariale. L’Agenzia si è costituita con controricorso; l’altra parte è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ricostruisce in modo analitico i caratteri dell’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione, richiamando la propria costante giurisprudenza, tra cui le Sezioni Unite n. 5303 del 1997, n. 26022 del 2008 e n. 13181 del 2013.

L’errore deve consistere in una errata percezione degli atti: la supposizione di un fatto inesistente o l’omessa percezione di un fatto esistente. Il fatto non deve aver costituito un punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato; la discrepanza deve emergere dal solo raffronto tra sentenza e atti, senza indagini ermeneutiche. L’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve essere di assoluta evidenza e decisivo, e non può concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive.

La Corte precisa che l’errore revocatorio è configurabile quando il giudice ometta di percepire l’esistenza di un motivo di ricorso o di questioni che il giudice di appello non ha esaminato perché assorbite. Nel caso concreto, invece, l’errore denunciato non ricade sull’esistenza o inesistenza di un fatto, ma investe la domiciliazione in primo grado del ricorrente, circostanza controversa e controvertibile.

Si tratta, se del caso, di un errore di giudizio o procedimentale, che involge la pretesa errata valutazione delle risultanze processuali. La Corte richiama sul punto Cass. n. 10040 del 2022, Cass. n. 442 del 2018, Cass. n. 17179 del 2020 e Cass. n. 20635 del 2017, per le quali tale evenienza esula dai limiti del mezzo revocatorio.

In conclusione, il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in favore della controricorrente, con valore della lite dichiarato indeterminabile e nulla per l’intimata non costituitasi. La Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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