Ricorso inammissibile su dosimetria pena se non confronta motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34587 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la dosimetria della pena riproducendo profili di doglianza già vagliati e disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo. In tal caso il giudice assolve all’obbligo motivazionale con il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen., non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, che ritiene eccessiva e non adeguatamente calibrata sui motivi di appello. Chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.

I giudici di merito avevano valutato la gravità del fatto in relazione al tasso alcolemico rilevato e al pericolo concretamente procurato alla circolazione stradale, pervenendo a una pena sorretta, secondo la Corte territoriale, da sufficiente e non illogica motivazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva che i motivi sono manifestamente infondati, perché privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Essi riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e afferiscono al trattamento punitivo, sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena è coerente e corretta, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul relativo onere motivazionale.

I giudici del gravame hanno dato conto di aver valutato la gravità del fatto, connessa all’elevato tasso alcolemico e al pericolo in concreto procurato alla circolazione stradale. L’obbligo motivazionale è dunque assolto, poiché la determinazione della pena rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media o, ancor più, prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza ed equità, nei quali sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può dar conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen. con espressioni quali “pena congrua” o “pena equa”, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

La Corte esclude inoltre che il reato sia prescritto all’atto dell’emanazione della sentenza impugnata e allo stato attuale, richiamando il regime dei termini di sospensione applicabile ai reati commessi nel periodo considerato. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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