Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 7156 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione il sindacato che si risolva in una rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali diversa e più favorevole al ricorrente. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, restando preclusa l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti. Una motivazione specifica sulla determinazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 marzo 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese per il reato di furto aggravato, irrogando la pena di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge in ordine alla ritenuta configurazione della propria responsabilità penale; con il secondo ha lamentato vizio di motivazione in relazione all’entità del trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza e all’omessa concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, il Collegio ribadisce che esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito.
Il riferimento è alla Sez. U n. 6402 del 30/04/1997, secondo cui non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali diversa e più adeguata per il ricorrente. La Corte richiama poi la Sez. V n. 17905 del 23/03/2006, che ha chiarito come, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, resti immutata la natura del sindacato sulla motivazione, essendo preclusa la pura rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti.
Ne consegue, secondo la Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009, che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il ricorrente, in realtà, invoca una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito, senza confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di appello.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo. La decisione impugnata risulta sorretta da un conferente apparato argomentativo, rispettoso della previsione normativa, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate e alla recidiva, nonché all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Una motivazione specifica sui criteri di determinazione della pena, osserva la Corte, si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Resta invece insindacabile, perché riservata al giudice di merito, la scelta basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, come avvenuto nel caso di specie, secondo l’insegnamento di Sez. II n. 36104 del 27/04/2017, Sez. IV n. 27959 del 18/06/2013 e altri conformi. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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