Duplice ratio decidendi non impugnata e prova della cessione intracomunitaria (Cass. civ. Sez. V n. 257 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, poiché la motivazione non impugnata è ormai coperta da giudicato interno. In tema di cessioni intracomunitarie, la non imponibilità IVA ex art. 41 del d.l. n. 331 del 1993 presuppone l’effettivo trasferimento dei beni nello Stato membro di destinazione e la prova di tale requisito incombe sul contribuente che invoca l’esenzione. Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile per cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, potendo la parte far valere il preteso errore solo in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ..

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, emesso sulla scorta di un p.v.c. della Guardia di finanza, con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione della società contribuente per l’anno d’imposta 2007. L’ufficio aveva disconosciuto la non imponibilità, ex art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, delle cessioni effettuate verso un operatore commerciale comunitario, risultato privo di struttura operativa e privo della prova del trasferimento fisico dei beni dal territorio nazionale al Paese di destinazione.

La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’amministrazione. Il fallimento della società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’amministrazione ha replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili sotto distinti profili. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame dei documenti allegati alla consulenza tecnica di parte, tra cui i documenti di trasporto internazionale, che i giudici di appello avevano ritenuto non presenti in atti, prospettando anche un errore revocatorio. Il secondo e il terzo motivo deducono la medesima questione sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ..

La Corte rileva anzitutto che la decisione impugnata poggia su una duplice ratio decidendi: da un lato, il difetto di prova, da parte della società contribuente, dell’effettivo trasferimento dei beni; dall’altro, la dimostrazione, offerta dall’amministrazione attraverso lo scambio di informazioni con le autorità fiscali dello Stato membro, della natura di mera cartiera della società cessionaria, priva di dipendenti a fronte di un elevato volume d’affari.

Di fronte a una pluralità di ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sostenere la decisione, l’omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all’altra. La motivazione non impugnata, divenuta definitiva, non potrebbe in nessun caso condurre all’annullamento della sentenza: la Corte richiama sul punto Cass. n. 9752 del 2017, confermata da Cass. n. 18119 del 2020 e Cass. n. 35939 del 2021.

Il primo motivo è inoltre inammissibile per una ragione ulteriore. Il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso per revocazione e non dedurre il vizio di omesso esame di documenti che la Commissione d’appello ha ritenuto non presenti in atti. Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione quando il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio; se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenerlo non prodotto, può far valere tale preteso errore solo ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sempre che ne ricorrano le condizioni. Sul punto la Corte richiama Cass., Sez. II, n. 15043 dell’11.06.2018, nonché Cass. n. 19174 e n. 2529 del 2016, n. 11196 del 2007 e n. 41965 del 2021.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte ricorda che una questione siffatta non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, o abbia disatteso prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova elementi soggetti a valutazione critica. Tali censure non sono state prospettate nel ricorso; richiamata Cass., Sez. VI-L, n. 27000 del 27.12.2016 e le numerose conformi.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in 7.800,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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