Exceptio iudicati esterno e autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 14557 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso. La parte ricorrente che deduca l’exceptio iudicati deve, a pena di inammissibilità, riprodurre nel ricorso stesso il testo integrale della sentenza che si assume passata in giudicato. Non è sufficiente il riassunto sintetico, né la mera riproduzione di stralci o del solo dispositivo, né il generico rinvio alla documentazione annessa al fascicolo di merito. In mancanza, il motivo che invoca il giudicato è inammissibile per assoluta carenza dei presupposti della sua idonea formulazione. Resta inoltre inammissibile il mezzo che si risolva in una vaga contestazione dell’accertamento di fatto, sollecitando una revisione del merito estranea al giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il contribuente e un congiunto hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia, che aveva rigettato l’appello confermando il rigetto del ricorso originario. Oggetto della controversia erano gli avvisi di accertamento emessi da un Comune per omesso versamento dell’IMU relativa agli anni 2012 e 2013, su terreni e fabbricati.
L’ente impositore aveva contestato il disconoscimento della ruralità di un fabbricato e della conduzione diretta dei terreni a titolo di comodato per l’esercizio di impresa agricola, oltre al difetto dei requisiti per l’esenzione per abitazione principale. Il Comune ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in quattro motivi. Il primo e il secondo denunciano la violazione di un’ampia serie di norme e l’invocazione di giudicati formatisi in giudizi svolti tra altri soggetti, nei quali l’ente impositore era un Comune diverso da quello resistente. La Corte li dichiara inammissibili: i mezzi si risolvono in una sequenza di massime giurisprudenziali, senza spiegare in che modo le norme elencate sarebbero state violate o disapplicate. Le censure non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il terzo motivo riguarda il giudicato interno che si assume formatosi su una pronuncia della medesima Commissione tributaria regionale. Sul punto la Corte enuncia il principio centrale: il giudicato esterno è rilevabile, ma il ricorrente deve riprodurre in ricorso il testo della sentenza che assume passata in giudicato. Non bastano il riassunto sintetico, la riproduzione di soli stralci o del dispositivo, né il rinvio agli atti depositati nel giudizio di merito.
Il collegio richiama sul punto una lunga serie di propri precedenti, tra cui Sez. V n. 2617 del 2015, Sez. II n. 15737 del 2017, Sez. I n. 13988 del 2018, Sez. V n. 34590 del 2019, Sez. V n. 32810 del 2021 e Sez. V n. 8359 del 2022. Nella specie manca del tutto, a monte, il presupposto per una idonea formulazione dell’exceptio iudicati.
Il quarto motivo è parimenti inammissibile. Esso si risolve nella vaga contestazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello e in una generica pretesa di revisione del merito, non consentita in sede di legittimità, come confermato da ulteriori precedenti tra cui Sez. V n. 34573 del 2019, Sez. V n. 29071 del 2020 e Sez. VI-5 n. 41213 del 2021.
L’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità dell’intero ricorso, con condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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