Eccesso di potere giurisdizionale solo per sconfinamento o arretramento (Cass. civ. Sez. Un. n. 18559 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., è esperibile per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. L’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo si configura solo quando il giudice amministrativo compia una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e della convenienza dell’atto, sostituendo la propria volontà a quella dell’amministrazione. Non integra sconfinamento la decisione che si limiti a confermare la legittimità del provvedimento impugnato, esprimendo un giudizio di legittimità giuridica su di esso. Il difetto relativo di giurisdizione per arretramento è escluso quando il giudice amministrativo abbia esercitato la propria cognizione, reputando superflui taluni approfondimenti istruttori.

Il Fatto

Il ricorrente, divenuto proprietario di un fabbricato in area sottoposta a vincolo paesaggistico-storico-archeologico a seguito di asta giudiziaria, presentava domanda di condono edilizio per preesistenti abusi. L’ente gestore del parco esprimeva parere negativo di compatibilità ai sensi dell’art. 32, l. n. 47/1985. Il TAR rigettava l’impugnazione e il Consiglio di Stato disattendeva l’appello.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo e, sotto altro profilo, diniego di giurisdizione per arretramento. Il P.G. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dal perimetro dell’art. 111, comma 8, Cost. Il ricorso è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, da intendersi come limiti esterni e non come vizi di legittimità della decisione. La sentenza impugnata, confermando il rigetto dell’appello, aveva ritenuto legittimo il parere negativo in ragione del vincolo archeologico sopravvenuto, del vincolo paesistico e della difformità dall’ultimo titolo edilizio.

Richiamando la propria ordinanza n. 30582/2021, la Corte ribadisce che lo sconfinamento è configurabile soltanto quando l’indagine del giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità, traducendosi in una pronuncia con contenuto sostanziale ed esecutorietà propria del provvedimento sostituito. Nella specie il giudice amministrativo si è limitato a confermare la legittimità dell’atto, senza compiere apprezzamenti di merito sul se, sul quando e sul come dell’esercizio del potere.

Quanto al dedotto arretramento, la Corte osserva che la sentenza non è frutto di denegata giustizia. Il Consiglio di Stato ha ritenuto superflui taluni approfondimenti istruttori, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Anche a voler ipotizzare la violazione di legge nel diniego degli approfondimenti, residuerebbe comunque un vizio interno e non un difetto di giurisdizione.

Il quadro è completato dal richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 6/2018, che ha circoscritto l’eccesso di potere giudiziario ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, negando soluzioni intermedie fondate sulla gravità del vizio o sul carattere “abnorme” della decisione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *