Azione risarcitoria contro il direttore dei lavori e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. II n. 23813 del 25.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione risarcitoria proposta nei confronti del progettista e direttore dei lavori per i vizi dell’opera non è soggetta alla disciplina dell’art. 2226 cod. civ. e ai relativi termini di decadenza e prescrizione, applicabili alle sole opere manuali, i cui vizi sono percepibili. Trovano invece applicazione la responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione professionale e il termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. La parte che impugni una pronuncia fondata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente, ha l’onere di censurarle entrambe, a pena di inammissibilità del mezzo. Il motivo di cassazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. avverso una doppia conforme è inammissibile ove il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non ne dimostri la diversità.

Il Fatto

I committenti di lavori di ristrutturazione su un immobile convenivano dinanzi al Tribunale l’impresa edile e il progettista e direttore dei lavori, domandandone la condanna solidale al risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell’opera, ex artt. 1669 e 2236 cod. civ. I convenuti chiamavano in garanzia le rispettive compagnie assicuratrici. Deceduti gli attori, il processo era riassunto dagli eredi e da altro soggetto succeduto.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e condannava in solido l’impresa e il direttore dei lavori, rigettando le domande di manleva. La Corte d’appello rigettava integralmente l’impugnazione del direttore dei lavori, confermando la decisione di primo grado. Quest’ultimo ricorre in cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le censure sulla nullità della citazione introduttiva e dell’atto di riassunzione. Quanto alla prima, la doglianza è rigettata: l’atto contiene una sufficiente allegazione dei fatti costitutivi, dell’esecuzione dell’appalto e dello svolgimento dell’incarico professionale, e il comportamento difensivo tenuto in primo grado dimostra che il convenuto fu posto nelle condizioni di conoscere i fatti e di difendersi, in linea con Cass. SU 8077/2012. Quanto alla seconda, la censura è inammissibile perché proposta per la prima volta in sede di legittimità: la Corte distrettuale aveva esaminato una diversa questione, non investita da specifica doglianza.

È poi rigettata l’eccezione sul difetto di prova della qualità di eredi dei riassumenti. Tale qualità risultava dalla dichiarazione di successione, e la Corte territoriale ha correttamente valorizzato, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., la mancata contestazione specifica, che colloca il fatto fuori dal thema probandum.

Il nucleo giuridico della decisione riguarda la qualificazione dell’azione risarcitoria e il regime prescrizionale. La Corte conferma che l’azione nei confronti del direttore dei lavori trova fondamento nel contratto d’opera professionale. Le disposizioni dell’art. 2226 cod. civ. non si applicano alla prestazione d’opera intellettuale, ma solo alle opere manuali, poiché solo di queste i vizi possono essere oggetto di percezione (cfr. Cass. 12871/2015). Secondo Cass. 28575/2013, nel caso di inadempimento professionale di ingegneri o architetti l’obbligazione risarcitoria non è soggetta alla disciplina dell’art. 2226 cod. civ. e ai suoi termini; si applica invece la prescrizione ordinaria decennale. L’eccezione di decadenza e prescrizione è quindi infondata.

Sono dichiarati inammissibili il quinto e il sesto motivo, per omesso esame di fatti decisivi, e il settimo, sulla manleva assicurativa. Quanto ai primi due, operava l’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi d’appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012: in caso di doppia pronuncia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità, onere non assolto (cfr. Cass. 7724/2022). Quanto al settimo, la Corte d’appello aveva fondato il rigetto su due autonome rationes decidendi e il ricorrente ha omesso di censurare la seconda (cfr. Cass. 17182/2020). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con i presupposti per il pagamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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