Termine di riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione (Cass. civ. Sez. I n. 27215 del 11.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di evento interruttivo del processo, il termine perentorio per la riassunzione previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. decorre non dal momento in cui l’evento è portato a conoscenza delle parti, ma dalla dichiarazione giudiziale di interruzione. Perché il processo possa considerarsi quiescente e quindi assoggettato al termine di riassunzione, è necessaria una pronuncia del giudice che dichiari l’interruzione; la dichiarazione resa dal difensore in ordine all’evento interruttivo non è idonea a far decorrere il termine. Il giudice di merito che individui il dies a quo nella data della dichiarazione difensiva, senza verificare se sia intervenuta la declaratoria giudiziale, viola gli artt. 300 e 305 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il Tribunale di Pordenone, in parziale accoglimento della domanda proposta ex art. 67, comma 2, l. fall. dal fallimento di una società, aveva dichiarato l’inefficacia di una serie di rimesse effettuate dalla società in bonis a favore della banca per complessivi euro 254.157,54, condannando quest’ultima alla restituzione della somma.

La Corte d’appello di Trieste, su impugnazione della banca, rilevava che l’assuntore del concordato fallimentare era comparso nel primo giudizio soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, a mezzo di difensore privo di valido mandato, restando estraneo al giudizio. Il difensore aveva conservato lo ius postulandi per la procedura fino alla dichiarazione di avvenuta chiusura del fallimento, cui era seguita la perdita della capacità di stare in giudizio della procedura e l’effetto interruttivo del processo. Ritenuto che il processo potesse essere riassunto solo dalla banca nel termine dell’art. 305 cod. proc. civ., la Corte distrettuale dichiarava l’estinzione di diritto del processo di primo grado ex art. 307 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La banca controricorrente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza alla decisione impugnata, sul rilievo che la controparte aveva notificato un atto di citazione di contenuto identico a quello del giudizio dichiarato estinto. La Corte respinge l’eccezione: gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni, e che implicano tacita acquiescenza ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della decisione. La proposizione di un nuovo giudizio identico ad altro già pendente non costituisce manifestazione inequivoca di accettazione della sentenza, né comportamento incompatibile con la volontà di impugnarla (Cass. 21491/2014; Cass. 25959/2015; Cass. 19/1988).

Nel merito, il primo motivo ha posto in contestazione l’argomentazione della Corte territoriale, secondo cui la dichiarazione resa in udienza dal legale in veste di difensore della procedura, in ordine all’intervenuta chiusura del fallimento, valesse a determinare l’effetto interruttivo ex art. 300 cod. proc. civ. e a far decorrere il termine di riassunzione dell’art. 305 cod. proc. civ. La decisione impugnata non è coperta sul punto da giudicato interno, sicché la Corte, in base al principio iura novit curia, può individuare d’ufficio i profili di diritto rilevanti (Cass. 4272/2021).

Il riferimento è al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12154/2021: in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Il senso dell’affermazione, puntualizzato da Cass. 22714/2025, è di scindere il profilo dell’automatica interruzione del processo da quello della decorrenza del termine perentorio per la riassunzione, la quale resta collegata alla dichiarazione giudiziale dell’interruzione.

Ne consegue che il termine dell’art. 305 cod. proc. civ. decorre solo se vi sia stata un’interruzione dichiarata dal giudice: il procedimento non può essere riassunto se non sia quiescente, e tale condizione non si verifica senza una declaratoria di interruzione. La Corte distrettuale ha individuato il dies a quo nella data in cui il difensore del fallimento aveva dichiarato in udienza l’avvenuta chiusura, senza verificare se il giudice avesse mai dichiarato l’interruzione. Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento degli altri; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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