Elenchi ISTAT e giurisdizione contabile: questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-quater (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 5 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti sugli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall’ISTAT, prevista dall’art. 11, comma 6, lett. b), cod. giust. cont., non può essere circoscritta dall’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020 ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica. La delimitazione dell’oggetto della giurisdizione contabile non può avvenire per effetto di una reviviscenza tacita della competenza del giudice amministrativo, né mediante la riespansione pretoria di una giurisdizione che il legislatore del 2012 aveva espressamente abrogato. La questione di legittimità costituzionale della norma è rilevante e non manifestamente infondata, poiché la limitazione compromette la tutela costitutiva dello status di soggetto incluso nel settore S.13 e determina un’illegittima interferenza nell’autonomia del potere giurisdizionale.

Il Fatto

La ricorrente è una società di gestione del risparmio interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, inclusa da ISTAT nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009. La società ha impugnato gli elenchi pubblicati per gli anni 2022, 2023 e 2024, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per la propria qualificazione nel Settore S.13 del Sistema europeo dei conti SEC 2010.

Dopo precedenti ricorsi e una sospensione in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, la società ha proposto anche una questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020. La questione è stata sollecitata pure dalla Procura generale, mentre ISTAT ha chiesto il rigetto del ricorso ed eccepito l’inammissibilità per gli anni non direttamente impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, comma 169, legge n. 228/2012 aveva attribuito alle Sezioni riunite della Corte dei conti il ricorso avverso gli atti di ricognizione ISTAT, ai sensi dell’art. 103, secondo comma, Cost., abrogando la precedente competenza dei TAR. La novella del 2020 ha aggiunto la clausola che limita la giurisdizione contabile ai soli fini del contenimento della spesa pubblica.

Secondo le Sezioni riunite, la valutazione sull’appartenenza al settore delle amministrazioni pubbliche non richiede solo apprezzamenti amministrativi o procedimentali, ma una valutazione giuscontabile, poiché incide sul perimetro del conto economico consolidato e sulla determinazione dei saldi di finanza pubblica. I criteri del Regolamento UE n. 549/2013 e del Manual on Government Deficit and Debt sono vincolanti e non lasciano margini di discrezionalità amministrativa, configurando al più una discrezionalità tecnica a soluzione obbligata.

Il Collegio ritiene non condivisibile la lettura della Cass., Sez. Un., n. 30220/2024, secondo cui la contrazione della giurisdizione contabile avrebbe determinato la riespansione di quella amministrativa. L’effetto abrogativo della competenza dei TAR non può essere neutralizzato da una reviviscenza tacita, operante solo nei limiti riconosciuti dalla Corte cost. n. 7/2020 e dalla Corte cost. n. 185/2024. La scissione tra status e applicazione delle norme di contenimento è, inoltre, impraticabile, perché dall’inclusione nell’elenco discende automaticamente l’assoggettamento alla disciplina vincolistica.

La limitazione, osserva la Corte, comprime la tutela costitutiva dello status e contrasta con gli artt. 24, 111 e 113 Cost., nonché con l’autonomia del potere giurisdizionale tutelata dagli artt. 101 e 104 Cost. Profili ulteriori emergono quanto alla riserva di legge in materia di giurisdizione e all’eterogeneità della norma rispetto all’oggetto del decreto-legge Covid, in violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

Le Sezioni riunite dichiarano quindi rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020 e dispongono la sospensione del giudizio con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, riservando alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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