Parere positivo sull’acquisto di partecipazioni societarie da parte delle Camere di commercio (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 109 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura integrano la nozione di “altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione” di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016, con la conseguenza che la competenza a deliberare sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie spetta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Nel rendere il parere sulla conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5, commi 1 e 2, Tusp, nonché degli artt. 4, 7 e 8, il giudizio di adeguatezza della motivazione e della documentazione va condotto in chiave proporzionale al grado di complessità e alle dimensioni finanziarie dell’operazione.

Il Fatto

La Camera di commercio di Padova ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, con nota del 12 maggio 2025, la delibera della Giunta camerale avente ad oggetto la sottoscrizione di quote sociali di una società consortile a responsabilità limitata operante quale soggetto in house del sistema camerale.

L’operazione prevede l’assunzione ex novo della qualifica di socio di minoranza, con una partecipazione massima dello 0,35% del capitale sociale di nuova emissione, per un importo massimo di 2.000 euro. L’ente ha chiesto il parere prescritto dall’art. 5, comma 3, Tusp.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla nuova funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, che ha modificato l’art. 5 Tusp, collocandola nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante strumenti societari.

In via preliminare, la Corte afferma la propria competenza. Le Camere di commercio, per i profili di autonomia e territorialità, rientrano tra le istituzioni pubbliche di autonomia indicate dall’art. 5, comma 4, Tusp; la competenza a deliberare sugli atti di acquisizione di partecipazioni spetta dunque alla Sezione regionale di controllo.

Nel merito, la Sezione verifica anzitutto il rispetto delle regole di competenza e contenuto motivazionale. L’acquisto risulta approvato dall’organo amministrativo dell’ente, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. d), Tusp. La società ha natura consortile, in linea con i vincoli tipologici dell’art. 3 Tusp, e l’attività è svolta prevalentemente in favore dei consorziati secondo il modello dell’in house providing; l’acquisizione appare coerente con le finalità di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), Tusp.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte ne richiama la duplice accezione, oggettiva e soggettiva. Sotto il primo profilo, l’analisi di fattibilità presenta un orizzonte temporale limitato; tuttavia, in ragione delle modeste dimensioni dell’investimento, la documentazione appare idonea a suffragare ragionevolmente il giudizio, restando in capo all’ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica della società. Sotto il profilo soggettivo, la copertura della spesa è assicurata mediante storno su conti del bilancio di previsione 2025 con necessaria disponibilità.

La Corte esamina poi la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Rileva che non è stata trasmessa una vera analisi costi-benefici; ciò nonostante, in valutazione proporzionale, la documentazione appare complessivamente idonea.

Infine, quanto alla disciplina degli aiuti di Stato, la deliberazione è carente sul punto; la Sezione ritiene però che le valutazioni di sostenibilità e convenienza possano soddisfare il criterio dell’investitore privato e che l’attività, di natura strumentale e sostanzialmente locale, non sia idonea ad incidere sugli scambi tra Stati membri, salve le valutazioni della Commissione europea.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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