Elezione di domicilio e ammissibilità dell’appello: basta il richiamo specifico nell’atto (Cass. pen. Sez. V n. 10353 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 con effetto dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Ai fini dell’ammissibilità dell’appello rientrante nel regime previgente non basta che nel fascicolo sia presente una precedente dichiarazione o elezione di domicilio: occorre che l’atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a tale dichiarazione o elezione e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, sì da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. All’imputato che non abbia reso nuova elezione all’atto della presentazione dell’impugnazione è sufficiente il richiamo espresso a una precedente elezione, purché ne indichi la collocazione nel fascicolo. Il vizio attinente a tale adempimento ha natura processuale e consente alla Corte di cassazione l’esame diretto degli atti.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con provvedimento del 10 maggio 2024, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale della stessa città. La ragione addotta era l’omessa allegazione all’atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e rappresentando che insieme all’atto di appello erano state depositate sia la procura speciale sia l’elezione di domicilio. La questione sottoposta alla Corte riguarda quindi le condizioni di ammissibilità dell’appello nel regime anteriore alla riforma.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dai principi enunciati dalle Sezioni Unite, richiamati attraverso l’informazione provvisoria n. 15 del 2024, non essendo ancora stata depositata la motivazione: la disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge n. 114 del 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
Nel merito del criterio applicativo, la Corte ribadisce come la previsione debba essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
La Corte precisa che, in mancanza di una nuova elezione di domicilio sottoscritta dall’imputato all’atto della presentazione dell’impugnazione, può essere sufficiente il richiamo espresso a una precedente dichiarazione o elezione, purché l’impugnante ne precisi anche la collocazione nel fascicolo. Non basta, dunque, la mera presenza in atti della dichiarazione, se l’atto di impugnazione non la richiama in modo specifico.
Il vizio lamentato attiene a una questione processuale. Ciò abilita la Corte di legittimità all’esame diretto degli atti, secondo il principio di Sez. U n. 42792 del 31.10.2001. Da tale esame risulta che l’imputato aveva diligentemente allegato all’atto di appello sia la procura speciale, ai fini della proposizione dell’appello e per il concordato in appello, sia l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore.
La censura è quindi accolta. La sentenza è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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