Confisca per equivalente nel riciclaggio e limiti di impignorabilità dello stipendio (Cass. pen. Sez. II n. 10349 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, restando irrilevante che esse non corrispondano all’utilità economica effettivamente incamerata dal riciclatore. Alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato si applicano tuttavia i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice della cautela deve verificare la natura delle somme sottoposte a vincolo e la loro eventuale sottrazione al regime ablatorio.

Il Fatto

Il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di un indagato avverso il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo delle somme e dei beni indicati dalla Procura Europea, finalizzato alla confisca del profitto dei reati e, in subordine, alla confisca per equivalente.

All’indagato era contestato il reato di riciclaggio continuato e aggravato, per avere compiuto, quale legale rappresentante di una società, operazioni idonee a ostacolare la provenienza da reati tributari di denaro contante, poi trasferito mediante bonifici bancari con false causali. Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 648-quater cod. pen., la contraddittorietà della ricostruzione accusatoria e, soprattutto, la natura impignorabile di alcune somme in sequestro, tra cui lo stipendio e il riscatto anticipato di una polizza vita.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due questioni distinte: la determinazione della somma sequestrabile in relazione al reato di riciclaggio e i limiti di impignorabilità delle somme accantonate. Sul primo profilo, ribadisce che il profitto confiscabile è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni di ripulitura, poiché, in assenza di tali condotte, esse sarebbero destinate a essere definitivamente sottratte come provento del delitto presupposto.

Il Collegio richiama Sez. II n. 10218 del 23.01.2024, secondo cui il denaro manipolato per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa è qualificabile come prodotto del reato, assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater, comma primo e secondo, cod. pen., e Sez. V n. 32176 del 08.05.2024, che ha escluso la necessità che le somme corrispondano all’utilità economica tratta dal riciclatore o appartengano a quest’ultimo. Su questa base il rilievo difensivo è respinto.

Le censure sulla scansione temporale delle condotte e sul mancato accertamento del contenuto delle buste consegnate all’indagato sono invece considerate irrilevanti la prima e inammissibile, perché di merito, la seconda. Il giudice della cautela aveva fondato il fumus su servizi di osservazione, captazioni, pedinamenti e sull’esame della documentazione bancaria, evidenziando bonifici per importi consistenti verso una società fisicamente inesistente e con fatture per operazioni non documentate.

È invece fondato il rilievo sull’impignorabilità. La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26252 del 07.07.2022, secondo cui alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato si applicano i limiti previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. L’eccezione, sollevata in riesame e corredata di documentazione, non era stata esaminata dal Tribunale. Limitatamente a tale profilo si ravvisa la violazione di legge denunciata.

L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Macerata, competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.; nel resto il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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