Emersione dal lavoro irregolare: irrilevanti i fatti sopravvenuti al provvedimento (TAR Lazio n. 767 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, la legittimità del provvedimento amministrativo si valuta con esclusivo riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, restando irrilevanti le circostanze sopravvenute addotte dal ricorrente, quale il reperimento di un diverso alloggio idoneo. La riscontrata falsità documentale del certificato di idoneità alloggiativa, attestata dall’Ente che lo avrebbe rilasciato, connota il provvedimento di rigetto come atto necessitato, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso, con conseguente esclusione di un vizio di difetto di motivazione o di violazione delle garanzie procedimentali.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino di un Paese non appartenente all’Unione Europea, ha presentato una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Latina ha disposto la revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e il rigetto della dichiarazione, rilevando, sulla base di una certificazione del Comune competente, la falsità delle dichiarazioni relative all’idoneità alloggiativa dell’immobile messo a disposizione da un terzo.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo difetto di motivazione, violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale ed eccesso di potere, e sostenendo la propria buona fede per aver confidato nella disponibilità dell’alloggio, nonché di aver successivamente reperito altro alloggio idoneo. Il Ministero dell’Interno si è costituito formalmente. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo da un principio consolidato in materia di valutazione della legittimità dell’atto amministrativo: essa va accertata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Non possono pertanto assumere rilievo le circostanze successive, addotte dal ricorrente, quale il reperimento di un alloggio idoneo dopo l’emanazione del provvedimento gravato.

Sul piano sostanziale, il provvedimento impugnato enuncia espressamente la riscontrata falsità documentale del certificato di idoneità alloggiativa prodotto in sede amministrativa. L’accertamento si fonda su una dichiarazione dello stesso Comune che, in tesi, avrebbe rilasciato il titolo di idoneità dell’immobile per una determinata capienza abitativa. La circostanza del diniego opposto dal proprietario all’assegnazione dell’alloggio, anche se verificata, resta priva di rilevanza a fronte della dirimente dichiarazione di inidoneità proveniente dall’Ente.

Il Collegio aggiunge un secondo argomento: l’asserito diniego del proprietario sarebbe comunque la conseguenza necessaria della inidoneità dell’alloggio ad ospitare persone, in attesa dell’accertamento delle eventuali responsabilità per la produzione di un certificato falso alla Pubblica Amministrazione. Il quadro sostanziale esclude dunque la dedotta buona fede.

Sotto il profilo procedimentale, la prospettata violazione delle garanzie procedimentali collide con la natura di atto necessitato del provvedimento gravato. Alla luce della acclarata falsità documentale, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato. Il ricorso è pertanto infondato. Le spese sono state compensate in ragione della mera costituzione formale dell’Amministrazione, con esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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