Revoca in autotutela dell’ordine di demolizione e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 1035 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo più utile la pronuncia di annullamento richiesta. La dichiarazione di cessazione non preclude l’esame delle spese: il giudice può valutare la fondatezza delle censure secondo il principio della soccombenza virtuale. Quando emerga l’illegittimità dell’atto per difetto dei presupposti soggettivi — ordine di demolizione rivolto a soggetto non proprietario né responsabile degli abusi — le spese sono poste a carico dell’Amministrazione. Il silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti, superato solo dopo la notifica del ricorso, conferma la soccombenza sostanziale dell’ente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la Delibera Dirigenziale n. rep. CN/1570/2022 del 14 settembre 2022 con cui Roma Capitale le aveva ingiunto di rimuovere interventi edilizi realizzati senza titolo abilitativo su un terreno destinato a deposito di materiali edili. Contestava di essere destinataria dell’ordine pur non essendo proprietaria dell’area né responsabile degli abusi, avendo assunto la disponibilità dei beni solo con il contratto di locazione dell’aprile 2020, successivo agli accertamenti posti a fondamento del provvedimento.
Deduceva inoltre la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto di motivazione e il mancato riscontro dell’istanza di accesso agli atti. L’Amministrazione si costituiva e depositava gli atti richiesti. In pendenza di giudizio, Roma Capitale annullava in autotutela la delibera impugnata; la ricorrente dichiarava quindi la cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della revoca in autotutela del provvedimento gravato e dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’intervenuto annullamento dell’atto elimina l’utilità della pronuncia di annullamento e assorbe ogni ulteriore doglianza sul merito.
La questione centrale riguarda le spese di lite. Il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale e valuta la fondatezza delle censure, nonostante l’intervenuto annullamento. Rileva in particolare la fondatezza del secondo motivo di ricorso, cui riconosce valenza assorbente.
La ricorrente ha allegato che l’ordine di demolizione è stato rivolto nei suoi confronti pur non essendo proprietaria dell’area né responsabile degli interventi edilizi contestati. La disponibilità dei beni è stata assunta solo con il contratto di locazione del 1° aprile 2020, mentre gli accertamenti su cui si fondavano i provvedimenti erano anteriori. La resistente non ha smentito tale circostanza.
A ciò si aggiunge che l’istanza di accesso agli atti presentata dalla società prima del ricorso è rimasta priva di riscontro: Roma Capitale ha risposto solo dopo la notifica del gravame. Tale condotta conferma il difetto di collaborazione procedimentale dell’Amministrazione.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non determina quindi la compensazione delle spese. Il Collegio le pone a carico dell’Amministrazione, liquidandole come in dispositivo, insieme al rimborso del contributo unificato versato.
Nota della Redazione
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