Emersione del lavoro irregolare e inutili produzioni documentali tardive (TAR Lombardia n. 2584 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, la legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. La produzione tardiva, nel giudizio, della documentazione richiesta dall’amministrazione non obbliga quest’ultima a rivedere un provvedimento legittimamente emesso. Il mancato riscontro agli inviti documentali viola il principio di autoresponsabilità del privato, poiché la speditezza e l’efficienza dell’azione amministrativa non consentono di riaprire un procedimento ormai definito.

Il Fatto

Il datore di lavoro e la lavoratrice straniera hanno impugnato il decreto con cui la Prefettura di Pavia ha rigettato, in data 11 marzo 2022, l’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata il 5 agosto 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, per attività di assistenza alla persona e lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il rigetto fa seguito alla mancata risposta alla nota del 7 ottobre 2021, con cui si chiedeva la produzione di F24, certificazione di ospitalità, attestazione di idoneità alloggiativa e certificato di stato di famiglia. La Prefettura ha poi nuovamente invitato il datore di lavoro, il 19 novembre 2021, a presentarsi con la lavoratrice per concludere la pratica, senza esito.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. I ricorrenti muovono da un presupposto errato, ossia che il provvedimento sia esito di un procedimento per ricongiungimento familiare ai sensi del d.lgs. n. 286/1998. L’istanza era invece presentata sul diverso terreno dell’emersione del lavoro irregolare, ed entro tale perimetro va scrutinata la legittimità dell’atto.

I motivi di gravame non attaccano il procedimento di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020, ma prospettano argomenti non pertinenti, come la violazione degli artt. 13 e 19 del d.lgs. n. 286/1998 e delle convenzioni internazionali sul diritto alla vita familiare. Tali censure restano estranee al titolo dell’istanza.

Nel merito, il preavviso di rigetto e il provvedimento finale si fondano sulla mancanza di pluralità di documenti. I ricorrenti non hanno preso posizione su tutti gli ulteriori documenti non prodotti, alcuni dei quali facilmente acquisibili come il certificato di stato di famiglia e la ricevuta di pagamento del contributo fiscale. L’affermazione di un tempestivo attivarsi del datore di lavoro non è supportata da alcuna evidenza; anzi, il certificato di idoneità alloggiativa risulta ritirato solo il 9 giugno 2022.

Il Collegio ribadisce che la legittimità del provvedimento si misura al tempo della sua emanazione e che le produzioni documentali successive non possono renderlo illegittimo ex post, tanto più se depositate solo in giudizio e mai offerte alla Prefettura. Gli interessati devono rispettare i termini per la presentazione della documentazione, in ossequio al principio di autoresponsabilità, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Il ricorso viene pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della limitata attività difensiva dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *