Natura dell’ente previdenziale privatizzato e procedure di liquidazione del patrimonio (Cass. civ. Sez. I n. 6861 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, l’accertamento degli elementi dai quali desumere la natura pubblica o privata di un ente previdenziale costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e non rivedibile in sede di legittimità. La nozione di ente pubblico non è fissa e immutevole, ma funzionale e cangiante: uno stesso soggetto può avere natura pubblicistica a certi fini e non averla ad altri. Il requisito dell’assenza di atti di frode negli ultimi cinque anni, previsto dall’art. 14-quinquies, comma 1, l. 3/2012, va letto alla luce della natura della procedura, funzionale al massimo soddisfacimento dei creditori e non al risanamento dell’ente: rilevano gli intenti fraudolenti e dissipatori, ossia le condotte capaci di compromettere la miglior soddisfazione del ceto creditorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, con decreto ex art. 14-quinquies l. 3/2012, dichiarava aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di una cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di un comune. Il medesimo tribunale, in composizione collegiale, rigettava il reclamo proposto da alcuni dipendenti in servizio, ex dipendenti ed ex iscritti creditori della cassa.
Il giudice del reclamo qualificava la cassa come associazione non riconosciuta, escludendone la natura di società in house e l’applicabilità della disciplina sul dissesto finanziario degli enti locali. Riteneva inoltre che la crisi fosse stata determinata da molteplici fattori, interni ed esterni, non riconducibili a intenti fraudolenti e dissipatori. I creditori hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale decreto, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della natura giuridica della cassa. I ricorrenti sostenevano che essa dovesse qualificarsi come soggetto di diritto pubblico in house, con conseguente applicabilità della disciplina sul dissesto finanziario e inammissibilità della liquidazione del patrimonio. Il motivo è dichiarato inammissibile: richiamando le Sezioni Unite n. 32608/2019, la Corte ribadisce che la nozione di ente pubblico è funzionale e cangiante, e che l’accertamento degli indici della natura pubblica è riservato al giudice di merito.
Il tribunale aveva constatato l’autonomia di gestione, amministrazione e patrimonio della cassa rispetto all’amministrazione municipale, traendone l’alterità soggettiva dei due enti. La critica dei ricorrenti non può travalicare i confini dell’accertamento di fatto, né contesta con specificità gli argomenti del collegio in ordine all’art. 30 dello statuto e all’inapplicabilità del d. lgs. 509/1994.
Quanto agli atti in frode, la Corte osserva che la procedura di liquidazione del patrimonio prescinde dal consenso dei creditori e non risponde a finalità di risanamento. Ne deriva l’irrilevanza della giurisprudenza sul concordato preventivo e sull’art. 173 l. fall., dovendosi piuttosto verificare l’esistenza di atti capaci di pregiudicare il massimo soddisfacimento dei creditori. Il tribunale si è posto correttamente in tale prospettiva, ricondcendo la nozione a intenti fraudolenti e dissipatori.
Il giudice di merito ha spiegato che il dissesto era stato provocato dalla sovrapposizione di molteplici situazioni, interne ed esterne, fronteggiate con condotte non sorrette da intenti fraudolenti e dissipatori. La valutazione di tali condotte appartiene al merito, non riesaminabile in cassazione, dove il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale.
La Corte esamina poi il motivo sull’omessa astensione del presidente-relatore. Richiamando Cass. Sez. Un. 1545/2017, osserva che l’inosservanza dell’art. 51, n. 1, cod. proc. civ. determina nullità solo in presenza di un interesse proprio e diretto del decidente; negli altri casi rileva come mero motivo di ricusazione. La doglianza è inammissibile, non risultando presentata alcuna istanza di ricusazione. Il ricorso è infine respinto, con la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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