Equa riparazione: indennizzo parametrato al credito residuo e non cumulabile dagli eredi (Cass. civ. Sez. II n. 4746 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per la irragionevole durata del processo fallimentare, la misura dell’indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001 non può in ogni caso superare il valore della causa, da individuare nel credito ammesso al passivo e non nella somma risultante dai piani di riparto. Ove, all’esito dei riparti parziali, l’importo residuo del credito ammesso si sia ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l’indennizzo va parametrato all’effettiva entità della pretesa rimasta insoddisfatta, per evitare sovra-compensazioni. Il diritto all’indennizzo maturato dal de cuius è trasmesso iure successionis agli eredi, ma a ciascuno compete solo la quota ereditaria riferita al periodo decorrente dalla fine della durata ragionevole alla data del decesso; è preclusa la possibilità di cumulare il danno del dante causa con quello personalmente patito dagli eredi.

Il Fatto

Alcuni ex dipendenti di una società fallita chiedevano alla Corte di appello di Perugia, ex art. 3 legge n. 89/2001, l’equo indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare, dichiarata con sentenza del 1993 e conclusa con decreto di chiusura del 25.10.2018, per complessivi diciannove anni, quattro mesi e quindici giorni. Il giudice designato accoglieva il ricorso riconoscendo euro 9.500,00 a ciascun ricorrente e euro 6.000,00 per ciascun gruppo di eredi, oltre interessi e spese.

Il Ministero della giustizia proponeva opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001, rigettata dalla Corte distrettuale con decreto n. 387/2021. Avverso tale provvedimento il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2-bis, comma 3, e dell’art. 2 della legge n. 89/2001.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il Ministero censurava la determinazione del valore della causa nella procedura fallimentare, assumendo che l’intervento del Fondo di garanzia avesse soddisfatto, almeno parzialmente, i ricorrenti entro il termine ragionevole. La Corte ritiene il motivo fondato, richiamando il disposto dell’art. 2-bis, comma 3, secondo cui l’indennizzo non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato.

Il Collegio precisa che il valore della causa, ai fini dell’equa riparazione, va riferito al credito ammesso al passivo e non alla somma del piano di riparto, dipendendo questa da variabili indipendenti dalla natura e dall’entità del credito. Richiama sul punto Cass. n. 24362 del 2018, Cass. n. 5757 del 2023, Cass. n. 22378 del 2023 e Cass. n. 35319 del 2022.

Tuttavia, ove all’esito dei riparti parziali l’importo residuo del credito ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole, l’indennizzo deve essere parametrato all’effettiva pretesa rimasta insoddisfatta. La Corte richiama Cass. n. 8289 del 2019 e il fine della norma, che è di evitare il rischio di sovra-compensazioni, in coerenza con la giurisprudenza della Corte Edu (Gaglione c. Italia). Nel periodo di durata ragionevole non si ha diritto ad alcun indennizzo, sicché il pregiudizio è rivendicabile solo per l’eccedenza non soddisfatta.

Con il secondo motivo il Ministero denunciava l’erronea attribuzione dell’indennizzo iure hereditatis, essendo due parti decedute prima della maturazione dell’eccedenza. Anche questo motivo è fondato. La Corte afferma che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare analiticamente se il processo avesse avuto durata irragionevole già al momento della morte dei danti causa, non cumulando il danno di costoro con quello degli eredi (Cass. n. 24711 del 2014; Cass. n. 10986 del 2015).

Nella specie, alla morte dei due danti causa la procedura aveva avuto durata inferiore a quella ragionevole di sei anni prevista dall’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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