Inammissibile l’opposizione del conducente all’ordinanza-ingiunzione notificata al solo proprietario (Cass. civ. Sez. II n. 4744 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della legge n. 689/1981, legittimato a proporre opposizione è esclusivamente il destinatario dell’ingiunzione al quale è addebitata la violazione amministrativa. Anche in caso di responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà, il conducente del veicolo è privo di legittimazione quando l’atto sia stato emesso a carico del solo proprietario. Il giudizio di opposizione, pur inerendo a un’obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo: non è consentita la partecipazione di soggetti diversi dall’amministrazione ingiungente e dall’ingiunto, poiché la legittimazione trova fondamento nell’interesse giuridico alla rimozione di un atto di cui il ricorrente sia destinatario, mentre l’esposizione a un’eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto.

Il Fatto

Il Prefetto di Lecco, con ordinanza-ingiunzione, irrogava a una proprietaria di veicolo una sanzione amministrativa pecuniaria per aver lasciato in sosta l’auto oltre il tempo consentito in un’area a pagamento. Il provvedimento veniva opposto davanti al Giudice di pace di Lecco sia dalla proprietaria sia dal conducente del veicolo, difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c.

Il giudice adito dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione passiva l’opposizione del conducente, convalidava il provvedimento verso la proprietaria e condannava in solido entrambi alle spese. La sentenza d’appello respingeva il gravame. I soccombenti ricorrevano per cassazione con sei motivi, tra cui la dedotta legittimazione solidale del conducente alla opposizione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un vizio procedurale: il ricorso è stato notificato alla Prefettura presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, come impone il combinato disposto degli artt. 11 e 18 R.D. n. 1611/1933 e del relativo regolamento. Tale nullità sarebbe sanabile con la rinnovazione ex art. 291, comma 1, c.p.c., ma l’adempimento risulta ultroneo e dispendioso, in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, stante l’esito al quale il ricorso è destinato.

Nel merito, la Corte affronta la questione centrale della legittimazione attiva all’opposizione. Il ricorrente censura la decisione che lo ha ritenuto carente di legittimazione, invocando la propria qualità di conducente, obbligato in solido con la proprietaria al pagamento della sanzione. Il motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 2, c.p.c., perché non offre elementi per mutare l’orientamento costante della Corte.

Il Collegio ribadisce che, anche in caso di responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà, legittimato a proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione è esclusivamente il destinatario dell’ingiunzione. Il giudizio di opposizione, sebbene inerisca a un rapporto giuridico di fonte sanzionatoria, è strutturato come impugnazione di un atto amministrativo, con la conseguenza che non può ammettersi la partecipazione di soggetti diversi dall’amministrazione ingiungente e dall’ingiunto. L’esposizione del conducente a un’eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto, insufficiente a fondare la legittimazione. La pronuncia di merito risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata.

Per effetto di tale esito, restano superati i motivi che presuppongono l’ammissibilità dell’opposizione del conducente. Quanto alla ricorrente, il ricorso deve intendersi rinunciato ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., non avendo ella rilasciato nuova procura speciale. La Corte, in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis, applica l’art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, nonché all’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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