Errore di identificazione del Ministero nell’equa riparazione è irregolarità sanabile (Cass. civ. Sez. II n. 24271 del 31.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’erronea individuazione dell’amministrazione statale tenuta all’indennizzo integra una mera irregolarità sanabile ex art. 4 legge n. 260 del 1958, e non un vizio attinente al merito della lite. La mancanza di titolarità passiva del rapporto sostanziale, dedotta dal Ministero convenuto, si qualifica come legitimatio ad causam e va verificata in ogni stato e grado del giudizio. La nullità o irregolarità della notifica del decreto monitorio non ne comporta l’inefficacia, che consegue alla sola omissione o inesistenza giuridica della notifica nel termine; essa rileva unicamente ai fini dell’opposizione tardiva. La rimessione in termini può essere disposta anche d’ufficio dal giudice dell’opposizione, fase a contraddittorio pieno dell’unico procedimento, senza violazione del principio dispositivo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva adito la Corte d’Appello di Trieste ex art. 3 legge n. 89 del 2001 per ottenere un equo indennizzo per la durata non ragionevole del fallimento di una società, dichiarato nel 2008 e chiuso nel 2021. Il Consigliere Delegato, con decreto monitorio, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione, sebbene la domanda fosse stata proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il ricorso e il decreto erano stati notificati al MEF presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Entrambi i Ministeri proponevano opposizione, eccependo il MEF il difetto di legittimazione passiva e il Ministero della Giustizia l’illegittimità della rettifica officiosa e l’inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine di trenta giorni. La Corte territoriale, applicando l’art. 4 legge n. 260 del 1958, rimetteva in termini il Ministero pretermesso e rigettava l’opposizione. Le Amministrazioni ricorrevano per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, per la loro connessione logica, e li dichiara entrambi infondati. Non sussiste violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice pronunzi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni, su questioni non rilevabili d’ufficio. Nel caso di specie l’opposizione era stata proposta da entrambi i Ministeri, sicché la Corte triestina, in virtù del principio iura novit curia, ha applicato l’art. 4 rimettendo in termini il Ministero della Giustizia, senza ledere il contraddittorio né il diritto di difesa.

Quanto alla mancanza di titolarità passiva, essa è correttamente qualificata come legitimatio ad causam, attinente all’identificazione del soggetto pubblico obbligato e non al merito della lite. La giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. Un. n. 8516 del 2012) estende la disciplina dell’art. 4 alle soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Ne deriva che l’errore di identificazione costituisce una mera irregolarità sanabile, non pregiudicando l’instaurazione del rapporto processuale.

La Corte respinge anche la tesi dell’incompatibilità strutturale del procedimento con l’art. 4. L’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza una fase a cognizione piena dello stesso procedimento: è dunque in tale sede che va eseguita la sanatoria. Il principio di Cass. Sez. 2 n. 17150 del 2019, pur reso nella vigenza della disciplina antecedente, resta applicabile per l’unitarietà del procedimento.

Sul secondo motivo, il Collegio richiama la costante interpretazione dell’art. 644 cod. proc. civ.: l’inefficacia del decreto ingiuntivo consegue alla sola omissione o inesistenza giuridica della notifica nel termine, poiché la notifica comunque effettuata, ancorché nulla, manifesta la volontà di avvalersi del titolo. La nullità della notifica rileva unicamente ai fini dell’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. Ne segue che, essendo stata proposta opposizione tempestiva, la deduzione di inefficacia è inammissibile. Il ricorso è rigettato, con condanna delle Amministrazioni alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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