Operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova e conoscibilità (Cass. civ. Sez. V n. 30432 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA e di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria che contesti operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, ha l’onere di provare la fittizietà oggettiva del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del destinatario, ossia che questi, con l’ordinaria diligenza esigibile in ragione della qualità professionale, fosse consapevole o avrebbe dovuto esserlo dell’inesistenza sostanziale del contraente. Non è richiesta la prova della partecipazione consapevole alla frode né di un concorso o di una compartecipazione in essa. Assolto tale onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di aver usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.

Il Fatto

La vicenda riguarda un accertamento per II.DD. e IVA 2002 emesso nei confronti di una società, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, per contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti di compravendita di prodotti di telefonia. Le riprese attenevano a indebita detrazione d’imposta, mancata regolarizzazione di acquisti comunitari, omessa presentazione di modelli INTRASTAT, indebito utilizzo di plafond, infedele dichiarazione IVA, illegittima deduzione di costi riconducibili a illecito penale e conseguente determinazione dell’IRAP.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, rilevando che non era dimostrata la partecipazione consapevole della società alla frode carosello. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e per acritico richiamo per relationem alla decisione di primo grado. La Corte lo rigetta, ricordando che la motivazione apparente produce nullità solo quando non renda percepibile il fondamento della decisione. Richiama le Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale. La tecnica del richiamo per relationem non è di per sé sintomo di difetto di imparzialità, e nel caso concreto il giudice d’appello aveva comunque ricostruito autonomamente il quadro indiziario.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ribadisce il riparto dell’onere della prova nelle contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti. L’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità del destinatario, anche in via presuntiva, tramite elementi oggettivi e specifici. Solo allora scatta la prova contraria a carico del contribuente.

Il giudice d’appello ha errato nel parametrare la valutazione alla partecipazione consapevole alla frode, ritenendola il limite di prova imposto dalla giurisprudenza. È sufficiente e idonea la mera conoscibilità, con l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta. Non rilevano la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici dalla rivendita.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (sentenza n. 9851 del 2018; conforme ordinanza n. 27555 del 2018) e impone al giudice del rinvio una nuova valutazione del compendio probatorio. Gli indizi di gravità, precisione e concordanza vanno esaminati nel loro complesso, in un giudizio non atomistico, nel quale ciascuno rafforza e trae vigore dall’altro (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017).

L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, sul travisamento della prova, e il quarto, sull’omesso esame di fatti decisivi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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