Equa riparazione: irrisorietà del pregiudizio e prova del danno (Cass. civ. Sez. II n. 4815 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, la domanda va respinta quando risulti insussistente un pregiudizio indennizzabile. La valutazione di irrisorietà della pretesa può fondarsi anche sul solo criterio oggettivo dell’importo in discussione, agganciato all’entità della sanzione contestata nel giudizio presupposto. Il rischio di riscossione coattiva o di pignoramento dello stipendio non esclude di per sé l’operatività della presunzione di insussistenza del patimento soggettivo prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89/2001. Ne consegue che le circostanze dedotte dalla parte su tale rischio sono non decisive, con esclusione anche del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al giudice l’ingiunzione al Ministero della giustizia del pagamento dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi dinanzi al Giudice di pace, avente ad oggetto l’annullamento di una sanzione amministrativa. Il giudizio presupposto era stato introdotto con ricorso del 16.11.2016 e definito con sentenza del 25.1.2021, con una durata complessiva indicata in anni quattro e mesi due.
Il Consigliere istruttore ha respinto la domanda per il mancato deposito di copia autentica degli atti del giudizio presupposto e della certificazione del passaggio in giudicato. Il decreto è stato confermato all’esito dell’opposizione, sul rilievo che il mancato deposito rendeva indimostrati i fatti dedotti e che, in ogni caso, non sussisteva un pregiudizio indennizzabile. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il Ministero ha notificato controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il terzo motivo, la cui infondatezza rende superfluo l’esame delle altre censure. Il motivo deduce la violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89/2001 e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la domanda non poteva essere respinta per l’esiguità della posta in gioco, avendo il ricorrente riportato un danno non patrimoniale per il protrarsi del giudizio e per il pericolo di subire un fermo amministrativo e il pignoramento dello stipendio.
La Corte rileva anzitutto che il giudice di merito ha escluso la sussistenza del danno anche in considerazione del contenuto superamento del termine massimo di durata del giudizio presupposto, reputando la violazione minima anche sotto tale profilo. Tale statuizione non è stata impugnata, il che già rende il ricorso insuscettibile di accoglimento.
La valutazione di irrisorietà della pretesa è comunque incensurabile. Il giudice l’ha correttamente effettuata sia sotto il profilo soggettivo, considerata la condizione lavorativa e di reddito della parte, sia riguardo all’esiguità dell’importo della sanzione contestata. Anche il solo criterio agganciato all’importo in discussione può giustificare l’operatività o inoperatività della presunzione.
La Corte osserva che l’entità della sanzione, pari a 360,00 euro, era tale da far presumere l’insussistenza di un patimento soggettivo. Il rischio di una riscossione coattiva o del pignoramento dello stipendio è configurabile anche rispetto a crediti di contenuta entità, ma di per sé non esclude, per questo solo fatto, l’applicazione della lettera g) del comma 2-sexies. Le circostanze dedotte dalla parte sono pertanto non decisive, il che esclude anche il vizio di omesso esame.
Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in 500,00 euro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte rileva infine che i giudizi ex legge n. 89/2001 sono esenti dal pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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