Qualità di erede e limiti della cognizione incidentale del giudice contabile (Cass. Sez. Un. n. 5225 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualità di erede non costituisce uno stato personale in senso tecnico, ma una semplice qualità del debitore e un presupposto dell’obbligo di cui è richiesto l’adempimento; essa non rientra tra le questioni riservate al giudice ordinario dall’art. 14 del codice di giustizia contabile. Ne consegue che il giudice contabile può accertare in via incidentale il possesso di tale qualità, senza invadere la giurisdizione del giudice ordinario. Il superamento dei limiti della cognizione incidentale del giudice speciale, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 14, non profila una questione di giurisdizione censurabile ai sensi dell’art. 362 c.p.c., ma una violazione processuale non denunciabile in cassazione. L’eventuale lesione delle materie riservate al giudice ordinario è invece deducibile ai sensi dell’art. 362, comma secondo, c.p.c.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione emessa dall’Inps per il recupero dell’indennità integrativa speciale riferita a una seconda pensione indebitamente percepita dalla madre, dante causa, per un importo di € 91.546,64. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello di Roma, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione, ritenendo che la ricorrente avesse accettato tacitamente l’eredità della madre.

Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 362, comma primo, c.p.c. e sostenendo che il giudice contabile non potesse accertare la qualità di erede né il perfezionamento dell’accettazione tacita, trattandosi di materia riservata al giudice ordinario. L’Inps ha resistito con controricorso. Il ricorso è iscritto al n. 13632/2024 R.G.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno preliminarmente rilevato che la ricorrente non ha denunciato il difetto di giurisdizione sull’intera controversia, ma solo con riguardo all’accertamento del possesso della qualità di erede. La ricorrente aveva già proposto altra opposizione dinanzi al giudice ordinario avverso una precedente ingiunzione per il medesimo credito, e quel giudice aveva negato la propria giurisdizione, affermando che spetta al giudice contabile stabilire l’esatta entità del rimborso. Le censure proposte attengono quindi solo al modo in cui il giudice contabile ha esercitato la giurisdizione di cui è titolare.

La Corte ha poi precisato che l’eventuale invasione delle materie riservate al giudice ordinario dall’art. 14 del codice di giustizia contabile è denunciabile ai sensi dell’art. 362, comma secondo, c.p.c., essendo attinta la giurisdizione riservata al giudice ordinario. Tuttavia le cause relative allo stato delle persone sono solo quelle che riguardano la posizione soggettiva dell’individuo come cittadino o titolare di diritti personali nella comunità civile e familiare. Il possesso della qualità di erede ne resta escluso, integrando una semplice qualità del debitore e un presupposto dell’obbligo di cui è richiesto l’adempimento.

Nell’accertare che la ricorrente aveva compiuto atti di accettazione tacita dell’eredità prima della successiva rinuncia formale, il giudice contabile non ha dunque pronunciato sulle materie riservate al giudice ordinario ai sensi dell’art. 14. La censura è invece inammissibile nella parte in cui contesta il superamento dei limiti della cognizione incidentale in materia pensionistica: solo le questioni di stato e capacità delle persone e gli incidenti di falso sono riservati al giudice ordinario, mentre ogni altra questione può essere oggetto di accertamento incidentale nel processo pensionistico.

La giurisdizione contabile si estende a tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle relative al recupero di somme indebitamente erogate, ove sia in discussione l’an e il quantum del rimborso. Il superamento dei limiti della cognizione incidentale, fuori dall’ambito dell’art. 14, non profila una questione di giurisdizione rientrante nell’art. 362 c.p.c., ma una violazione processuale del giudice speciale, non censurabile in cassazione, poiché la cognizione incidentale è esercitata in funzione della giurisdizione sulla sola domanda legittimamente conosciuta in via principale. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’aggravio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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