Equa riparazione: la durata ragionevole di sei anni per le procedure concorsuali è inderogabile, il giudice non può estenderla (Cass. 18126/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II civile, ordinanza n. 18126 del 5 giugno 2026 (R.G.N. 1305/2025) — Presidente Antonio Scarpa, Relatore Chiara Besso Marcheis.
Il principio di diritto
I termini di ragionevole durata fissati dall’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001 — sei anni per le procedure concorsuali — non costituiscono meri parametri di riferimento, ma termini inderogabili con i quali il legislatore ha sottratto alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della ragionevole durata, affidandola a una previsione legale di carattere generale. Il giudice dell’equa riparazione non può quindi estendere autonomamente tale durata (ad esempio da sei a sette anni) invocando la complessità della procedura, non avendo il legislatore concesso, nel comma 2-bis, alcuna facoltà di deroga discrezionale, a differenza dell’art. 2-bis per la misura dell’indennizzo. Restano fermi il potere del giudice di escludere il diritto all’indennizzo ex art. 2, commi 2, 2-quinquies e 2-sexies, malgrado il superamento del termine, e la quantificazione dell’indennizzo calibrata sul caso concreto.
Il fatto
Una società creditrice aveva chiesto alla Corte d’appello di Brescia l’equo indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, dichiarata nel 2008 e ancora in corso. In sede di opposizione la Corte aveva condannato il Ministero della giustizia al pagamento di 1.350 euro, ma determinando la durata ragionevole in sette anni — invece dei sei previsti dall’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001 — sul presupposto della complessità della procedura, e liquidando 150 euro per ciascun anno di ritardo. La società ricorreva per cassazione con tre motivi, tra cui l’erronea estensione a sette anni della durata ragionevole.
La motivazione
Il terzo motivo, esaminato per priorità logica, è fondato. La Corte d’appello aveva correttamente individuato la durata rilevante (dall’ammissione al passivo alla data della decisione), ma ha errato nell’estendere la durata ragionevole a sette anni: i termini del comma 2-bis sono inderogabili e sottratti alla valutazione autonoma del giudice, come chiarito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 36 del 2016, n. 205 del 2023 e n. 102 del 2025) e da questa Corte (Cass. n. 20008/2025). Il legislatore non ha concesso, nel comma 2-bis, alcuna facoltà di deroga discrezionale, a differenza di quanto previsto dall’art. 2-bis per la misura dell’indennizzo. L’accoglimento del terzo motivo assorbe il primo e il secondo.
Implicazioni pratiche
Nell’equa riparazione, il termine di sei anni per le procedure concorsuali è un limite fisso: il giudice non può allungarlo a sette adducendo la complessità del fallimento. La complessità e le caratteristiche del caso rilevano semmai per escludere il diritto all’indennizzo (art. 2, commi 2 e seguenti) o per calibrare la misura dell’indennizzo sul caso concreto (art. 2-bis), non per ridefinire la soglia di ragionevole durata. Per chi agisce ai sensi della legge Pinto, ciò rende più prevedibile il calcolo del ritardo indennizzabile. Esito: accolto il terzo motivo, assorbiti gli altri; decreto cassato con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.
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