Patrocinio a spese dello Stato: i compensi li liquida il giudice della fase principale, non quello dell’opposizione (Cass. pen. 4640/2026)

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza n. 4640 del 4 febbraio 2026 (R.G.N. 35080/2025) — Presidente Gabriella Cappello, Relatore Mariarosaria Bruno.

Il principio di diritto

Nel patrocinio a spese dello Stato, l’ammissione è valida anche per le procedure derivate e accidentali connesse (art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002), tra cui il procedimento di opposizione al rigetto della domanda; tuttavia la competenza a liquidare i compensi del difensore (art. 83) spetta al giudice della fase o del grado con riferimento al quale la richiesta è formulata e che ha proceduto nel giudizio principale — lo stesso competente a deliberare sull’ammissione — e non al giudice dell’opposizione.

Il fatto

Il giudice dell’esecuzione penale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in sede di opposizione, il giudice civile del Tribunale di Genova ammetteva l’interessato al beneficio con decorrenza dalla data della domanda. Il difensore chiedeva allora, allo stesso giudice civile, la liquidazione degli onorari per l’attività svolta nell’opposizione; il giudice rigettava, rilevando che l’ammissione riguardava il distinto procedimento penale di esecuzione. Il difensore ricorreva per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002.

La motivazione

Il ricorso è rigettato. È pacifico — e in ciò il ricorrente ha ragione — che l’ammissione al patrocinio copra anche i procedimenti derivati, tra cui l’opposizione al rigetto della domanda, procedura connessa a quella principale (Sez. U, n. 25931 del 2008, Albanese; Sez. 3, n. 22757 del 2018, Sali). La doglianza non può tuttavia essere accolta, per una diversa ragione: la competenza a liquidare i compensi (art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002) spetta al giudice della fase o del grado con riferimento al quale la richiesta è formulata e che ha proceduto nel giudizio principale — che è poi quello competente a deliberare sull’ammissione al beneficio — perché il criterio di liquidazione dell’art. 82 (natura dell’impegno professionale) è apprezzabile solo dal giudice davanti al quale l’attività è stata svolta, secondo il principio della concentrazione delle attribuzioni tra giudice che definisce il procedimento e giudice che liquida i compensi.

La domanda di liquidazione andava dunque proposta davanti al giudice dell’esecuzione penale, che ha proceduto nel giudizio principale, e non al giudice civile dell’opposizione. Né vale in senso contrario l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, che attiene unicamente al tempo della liquidazione e non all’individuazione del giudice competente. Il ricorso è rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato “segue” anche le procedure derivate, opposizione compresa; ma per farsi liquidare i compensi il difensore deve rivolgersi al giudice della fase o del grado del giudizio principale — quello che ha deciso sull’ammissione — e non al giudice dell’opposizione. Un errore nell’individuazione del giudice competente conduce al rigetto, pur essendo fondato il diritto al compenso. La pronuncia ricorda inoltre che l’art. 83, comma 3-bis, incide solo sul momento della liquidazione, non sulla competenza.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *