Equa riparazione: prova del pagamento mediante assegni e durata della procedura (Cass. civ. Sez. II n. 703 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di pagamento eseguito mediante assegno bancario, l’effetto estintivo dell’obbligazione si perfeziona con l’effettiva riscossione della somma portata dal titolo. La consegna dell’assegno si presume effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo. Ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo, è sufficiente che il debitore dimostri l’emissione e la consegna del titolo, incombendo al creditore la prova del mancato incasso, che non si risolve in una probatio diabolica, poiché il possesso del titolo da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento. Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare, l’indennizzo non spetta se il credito risulta soddisfatto prima del superamento del termine di durata ragionevole, restando irrilevanti le vicende successive al pagamento non portate all’attenzione della procedura.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello, in composizione monocratica, il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, con condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma in suo favore. Il Ministero propose opposizione.

La Corte d’Appello accolse l’opposizione e revocò il decreto opposto. Rilevò che il Ministero aveva dimostrato, mediante la produzione di quattro assegni emessi nella procedura presupposta e la ricostruzione del curatore, l’avvenuto pagamento di un importo largamente superiore al credito insinuato, integralmente estinto salvo un residuo corrisposto dal fondo di garanzia. Il ricorrente ha impugnato il decreto in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, per connessione. Il ricorrente sosteneva di non aver mai incassato l’assegno a lui intestato e consegnato al fratello, e di essere dunque rimasto creditore della procedura, parte processuale sino alla chiusura.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, in caso di pagamento mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma, poiché la consegna del titolo si considera effettuata, salva diversa volontà, pro solvendo. Tuttavia, l’assegno si perfeziona quale mezzo di pagamento quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore. Ai fini della prova del pagamento, è sufficiente che il debitore dimostri l’emissione e la consegna del titolo, spettando al creditore la prova del mancato incasso.

La Corte dà continuità a Cass., Sez. I, n. 17749 del 30.07.2009. Preciso che la prova negativa del mancato incasso non costituisce probatio diabolica, poiché il possesso del titolo da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello ha accertato che il credito è stato soddisfatto prima che fosse superato il termine di durata ragionevole della procedura. Le vicende successive al pagamento sono irrilevanti, non essendo pervenuta alcuna richiesta alla procedura: il ricorrente si è limitato a proporre denuncia. La questione del mancato incasso andava sollevata in seno alla procedura fallimentare e ivi non fu eccepita.

Il quarto motivo, concernente la nullità della sentenza per assenza del sillogismo giudiziale e la pretesa irrilevanza del pagamento, è dichiarato inammissibile. Il ricorrente non indica quando sia avvenuto il pagamento del fondo di garanzia, né residuava un credito nel periodo di durata irragionevole. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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