Equo indennizzo: il soddisfacimento del credito non prova l’insussistenza del pregiudizio (Cass. civ. Sez. II n. 18314 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
I vantaggi patrimoniali, eguali o superiori all’indennizzo altrimenti dovuto, che ai sensi dell’art. 2, comma 2-septies, legge n. 89/2001 fanno presumere l’insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, non sono costituiti dall’incremento della massa attiva nella procedura fallimentare presupposta. L’incremento della massa attiva, quand’anche abbia consentito il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, esprime il raggiungimento dello scopo tipico della procedura fallimentare e non dimostra di per sé che il creditore abbia conseguito un vantaggio patrimoniale pari o superiore all’indennizzo. Diversamente argomentando, si perverrebbe all’esito illogico di escludere il pregiudizio ogni volta che il processo raggiunga il proprio scopo, quale che sia il tempo impiegato a conseguirlo, con definitivo abbandono del principio della durata ragionevole del processo. Il soddisfacimento integrale del credito del lavoratore non elide, pertanto, il pregiudizio derivante dal protrarsi della procedura.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla procedura fallimentare di una società, aperta nel 1992 e chiusa nel 2018. Trentaquattro lavoratori dipendenti, creditori ammessi al passivo, erano stati soddisfatti integralmente in due rate, corrisposte nel dicembre 2006 e nel giugno 2007. Nell’agosto 2018 gli stessi lavoratori proposero domanda di equo indennizzo per la durata irragionevole della procedura.
Dopo una prima fase di legittimità sul profilo della tempestività della domanda, la Corte di appello di Venezia rigettò la richiesta. Il giudice di merito ritenne che proprio il protrarsi della procedura avesse consentito alla massa attiva di acquisire ulteriore liquidità, permettendo ai ricorrenti il soddisfacimento integrale del credito grazie all’esito vittorioso di numerose azioni revocatorie: da qui il vantaggio patrimoniale pari o superiore all’indennizzo e il venir meno del relativo diritto. I lavoratori ricorsero in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo centrale della nozione di vantaggio patrimoniale rilevante ai fini dell’art. 2, comma 2-septies, legge n. 89/2001. Il primo motivo censura la presunzione costruita dalla Corte di appello: il soddisfacimento integrale dei crediti, pur a quindici anni dall’apertura del fallimento, sarebbe stato assunto come prova del vantaggio eguale o superiore all’indennizzo. Il secondo e il terzo motivo investono l’applicazione retroattiva della norma, poiché i ricorrenti avevano già maturato nove anni di durata irragionevole alla data di entrata in vigore della disposizione. Il quarto motivo lamenta l’applicazione d’ufficio della norma senza preventivo contraddittorio.
La Corte accoglie i primi due motivi e dichiara assorbiti i restanti. Il percorso argomentativo muove da una constatazione di carattere funzionale: lo scopo della procedura fallimentare è proprio quello di incrementare la massa attiva al fine di soddisfare i crediti ammessi al passivo nella misura praticamente possibile. Ne segue che l’incremento della massa attiva, e il conseguente soddisfacimento integrale, non possono essere assunti come indice del vantaggio patrimoniale che la norma presuppone.
L’argomentazione del giudice di merito è giudicata illogica. Essa equivale a sostenere che, se il processo raggiunge il suo scopo, allora non rileva più il tempo impiegato a conseguirlo, perché si presume che non vi sia alcun pregiudizio da durata. In tal modo si prende congedo dal principio della durata ragionevole del processo, che resta il bene protetto dalla disciplina in esame.
La Corte sottolinea come nel caso concreto entrino in gioco crediti di lavoratori, rispetto ai quali il protrarsi della procedura ha frustrato il diritto di cui all’art. 36 cost. Il collegio richiama sul punto i propri precedenti. Accolti i primi due motivi e assorbiti gli altri, il provvedimento impugnato è cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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