Differimento d’ufficio della prima udienza e decadenze del convenuto (Cass. civ. Sez. III n. 18450 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il differimento della prima udienza disposto d’ufficio ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, cod. proc. civ., sopravvenuto dopo la scadenza del termine di costituzione del convenuto, non produce la rimessione in termini di quest’ultimo e non fa venir meno le decadenze già maturate ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ.. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione sollevata con la comparsa di costituzione depositata oltre il termine fissato dall’art. 166 cod. proc. civ. è tardiva. La separazione delle cause costituisce mera prosecuzione del giudizio originario: le eccezioni ritualmente proposte in quest’ultimo conservano efficacia nel processo separato, ma la parte già decaduta non può avvalersi della separazione per recuperare la facoltà di sollevare l’eccezione.

Il Fatto

Alcuni medici, che avevano frequentato corsi di specializzazione, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tre Ministeri, chiedendo l’accertamento del diritto a un’adeguata remunerazione per l’attività svolta, la condanna al pagamento e il risarcimento del danno; in subordine, il risarcimento per l’inadempimento delle direttive comunitarie in materia.

Il Tribunale ha rigettato la domanda per prescrizione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2 aprile 2021, ha respinto l’appello principale degli attori e accolto quello incidentale, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri. La corte territoriale ha ritenuto tempestiva l’eccezione di prescrizione, osservando che la costituzione era avvenuta nel termine previsto per le eccezioni non rilevabili d’ufficio. I medici hanno proposto ricorso per cassazione, seguito da un secondo ricorso di altri medici, trattato come incidentale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione affronta la questione della tempestività della costituzione del convenuto e delle conseguenze del differimento d’ufficio della prima udienza. Il giorno indicato nella citazione era il 30 maggio 2014. Il termine per la costituzione tempestiva scadeva il 9 maggio 2014, poiché il 10 maggio cadeva di sabato.

La Corte ricorda che la proroga al giorno successivo in caso di scadenza del termine di sabato opera solo per i termini a decorrenza successiva, non per quelli computati “a ritroso” (Cass. n. 182 del 2011 e n. 18345 del 2015). Il dies ad quem va quindi individuato nel giorno non festivo cronologicamente precedente, altrimenti si produrrebbe un’ingiustificata abbreviazione dell’intervallo (Cass. n. 21335 del 2017). Essendosi la parte convenuta costituita il 12 maggio 2014, era ormai decaduta dalla facoltà di sollevare l’eccezione di prescrizione.

La Corte enuncia il principio centrale: il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, cod. proc. civ., intervenuto dopo la scadenza del termine ex art. 166 cod. proc. civ., non determina la rimessione in termini del convenuto, restando ferme le decadenze ex art. 167 cod. proc. civ. (Cass. n. 2394 del 2020). Sotto altro profilo, la causa separata è mera prosecuzione di quella originaria, sicché la tempestività dell’eccezione è rispettata se contenuta nella comparsa depositata nel giudizio originario, senza necessità di reiterazione nel processo separato (Cass. n. 18274 del 2020).

Nel caso concreto, la separazione delle cause non ha consentito alla parte già decaduta di proporre tempestivamente l’eccezione di prescrizione. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, per difetto di specificità, e assorbita la censura sulla decorrenza della prescrizione, nonché gli ulteriori motivi di entrambi i ricorsi. La documentazione depositata dalla Presidenza del Consiglio non può entrare nel giudizio di legittimità, non essendo stato proposto controricorso ma solo un mero atto di costituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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