Nullità della sentenza d’appello che decide su controversia diversa (Cass. civ. Sez. V n. 18316 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È nulla la sentenza di appello che, al di là della correttezza dell’intestazione, riguardi in realtà altra controversia, involgendo soggetti, atti impositivi e questioni di fatto e di diritto del tutto diversi da quelli affrontati in primo grado. Il vizio integra la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, che impone la corrispondenza tra la decisione e il thema decidendum del giudizio. La nullità è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito in diversa composizione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava quattro avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni d’imposta 2014-2017, concernenti operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle entrate proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l’impugnazione, con sentenza depositata il 18/11/2022.
Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo che la sentenza impugnata riguardava altro procedimento. L’Agenzia si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte rileva che, come ampiamente dimostrato dalla ricorrente nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, la sentenza impugnata riguarda effettivamente altra controversia. Il giudice di appello ha deciso involgendo soggetti, atti impositivi e questioni di fatto e di diritto del tutto diversi da quelli affrontati in primo grado.
Il vizio non attiene dunque al merito della pretesa tributaria, ma alla stessa identificazione del thema decidendum. La sentenza di secondo grado si riferisce a una lite diversa da quella portata all’esame del giudice di prime cure, sicché la decisione risulta emessa al di fuori del giudizio che avrebbe dovuto definire.
Tale difetto integra la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e determina la nullità della sentenza impugnata. La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la pronuncia e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
Nota della Redazione
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