Errore sulla data di nascita non incide sull’identità fisica dell’imputata (Cass. pen. Sez. VI n. 29367 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’incertezza sull’identificazione anagrafica dell’imputato è irrilevante quando sia certa l’identità fisica della persona nei cui confronti l’azione penale è stata iniziata e proseguita, potendosi sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite a norma dell’art. 130 cod. proc. pen. Il mero errore materiale di trascrizione della data di nascita, protrattosi dal primo al secondo grado e non incidente sulla corretta individuazione dell’autore del reato, non determina alcuna nullità processuale né obbligo di trasmissione degli atti al Pubblico ministero. L’abrogazione del n. 2-bis del secondo comma dell’art. 640 cod. pen. non travolge l’aggravante comune di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., richiamata dal capo di imputazione e configurabile in relazione alle modalità del fatto.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado, e poi in appello, per il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen., commessa in concorso con altri in danno della parte offesa. La sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte d’appello di Palermo su rinvio dalla Corte di cassazione, aveva confermato la condanna.

Nel precedente giudizio di legittimità, la Sez. II n. 20165 del 19.04.2024 aveva annullato la pronuncia di appello per non essere stata raggiunta la certezza sull’effettiva titolarità dell’utenza telefonica utilizzata per i messaggi truffaldini, né sull’inesistenza di un’altra persona con lo stesso nome della ricorrente. Il difensore ha quindi impugnato la nuova decisione, lamentando la violazione di legge in ordine all’aggravante contestata e la mancata declaratoria di nullità per errore sull’identità anagrafica della ricorrente, individuata correttamente solo nel giudizio di rinvio.

La Motivazione della Corte

La Sez. VI ha dichiarato il ricorso inammissibile, affrontando separatamente i due motivi. Quanto al primo, la difesa aveva sostenuto che, essendo stato abrogato il n. 2-bis dell’art. 640, comma 2, cod. pen. ad opera del d.l. 11 aprile 2025 n. 48, convertito senza modificazioni nella legge 9 giugno 2025 n. 80, difetterebbe il presupposto per la contestata aggravante, con ricadute sulla determinazione della pena.

La Corte ha rilevato che l’aggravante richiamata dalla disposizione abrogata — l’art. 61 n. 5 cod. pen. — è tuttora vigente e risulta espressamente contestata nel capo di imputazione. La riforma non ha, quindi, eliminato la fattispecie, ma ha ridisciplinato la materia: la legge 28 giugno 2024 n. 90 aveva già inserito il n. 2-ter nel secondo comma, mentre il successivo intervento del 2025 ha eliminato il n. 2-bis e ha dislocato la medesima aggravante nel terzo comma, con pena più severa e procedibilità d’ufficio.

Il Collegio ha osservato che non è stata introdotta una nuova aggravante, ma una fattispecie di truffa telematica come ipotesi specifica dell’aggravante comune dell’aver approfittato delle circostanze di luogo connesse all’utilizzo del mezzo telematico. Le modalità della condotta — la distanza tra il luogo in cui si trovava la vittima, che paga anticipatamente il prezzo, e quello in cui operava l’agente — hanno consentito a quest’ultimo di schermare la propria identità, ostacolare ogni controllo preventivo e sottrarsi alle conseguenze della propria condotta. La Corte ha richiamato, sul punto, le Sez. VI n. 3096 del 03.12.2024, Sez. II n. 28070 del 08.04.2021 e Sez. VI n. 17937 del 22.03.2017.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito il principio per cui l’incertezza sull’identificazione anagrafica è irrilevante se risulta certa l’identità fisica del soggetto nei cui confronti l’azione penale è stata iniziata e proseguita, essendo sempre possibile la rettifica delle generalità ex art. 130 cod. proc. pen., secondo gli indirizzi delle Sez. V n. 32641 del 16.04.2018, Sez. V n. 17044 del 08.02.2013 e Sez. III n. 41733 del 30.10.2001. La ricorrente era stata identificata correttamente, mentre l’errore sulla data di nascita è stato qualificato come mero errore materiale, emerso già all’esame dibattimentale e confermato in appello. La persona offesa, del resto, aveva fornito alla polizia giudiziaria la fotografia corrispondente a quella della carta d’identità dell’imputata, intestataria dell’utenza da cui partivano i messaggi. Di qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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